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Discussione: Matrimonio Omosessuale, Atteso il Verdetto della Corte Costituzionale

  1. #1
    Aldo L'avatar di Microemozioni
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    Matrimonio Omosessuale, Atteso il Verdetto della Corte Costituzionale

    Il 12 aprile la Corte Costituzionale dovr
    "Io il mio discorso l'ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me". Giacomo Matteotti al termine del suo discorso alla Camera il 30 maggio 1924

  2. #2
    Opinionista L'avatar di Il gatto
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    Forse servirebbe inquadrare il compito della corte costituzionale che non

  3. #3
    Aldo L'avatar di Microemozioni
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    Lo s
    "Io il mio discorso l'ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me". Giacomo Matteotti al termine del suo discorso alla Camera il 30 maggio 1924

  4. #4
    Aldo L'avatar di Microemozioni
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    Cmq dico anche io la mia.

    Io sono per un parere favorevole.

    Prima di tutto sono fiducioso nei Tribunali italiani che hanno rinviato questa questione davanti alla Corte Costituzionale perchè va ricordato che i Tribunali non sono obbligati a farlo ma solo se riconoscono che la questione sia fondata lo fanno e devono motivarlo con un'apposita ordinanza a sostegno di tale rinvio.

    Entrando nel merito sono farovevole perchè c'è una chiara discriminazione tra coppie di sesso diverso formate cioè da persone eterosessuali che possono sposarsi e coppie dello stesso sesso formate cioè da persone omosessuali che non possono sposarsi.

    C'è anche una chiara discriminazione tra i transessuali che in Italia possono sposarsi dopo l'intervento chirurgico e le persone omosessuali che invece non possono sposarsi.

    Questo contrasta con gli articoli 2/3 della costituzione che per altro sono gerarchicamente superiori a tutti gli altri articoli della costituzione(anche a quello del matrimonio).
    Inoltre contrasta anche con l'articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea(divenuta giuridicamente vincolante con il Trattato di Lisbona).

    Inoltre la Costituzione non definisce cosa sia la famiglia e non specifica che i coniugi debbano essere di sesso differente.

    La Costituzione parla della famiglia solo come ''società naturale'' che sostanzialmente è una non-definizione data la sua vaghezza e interpretabilità.

    In diritto espressioni simili si dicono ''clausole generali'' cioè espressioni vaghe che si interpretano a seconda del momento storico e della società.
    Es. il ''buon costume'', una volta se una donna girava in minigonna o come girano certe ragazzette di oggi sarebbe stata considerata una manifestazione contraria al buon costume mentre oggi non lo è perchè semplicemente il concetto di buon costume si interpreta alla luce della societò attuale.

    Questo è il concetto che in diritto si chiama ''interpretazione evolutiva'', e i lavori preparatori non hanno valore di prescrizione legislativa sennò se i legislatori avessero voluto ottenere un effetto chiaramente esclusivo per le coppie eterosessuali avrebbero dovuto inserire per iscritto direttamente nella Costituzione tale prescrizione e quel poco valore che possono avere i lavori preparatori è solo contingente e va sparendo man mano che il tempo passa(ed essendo la costituzione oramai vecchia di più di 50 anni)
    Spiegazione tratta da un libro di testo universitario di diritto:



    Nello stesso libro infatti riguardo alla definizione di ''società naturale'' dice che non è un concetto fisso ma che va visto alla luce del contesto storico e sociale:

    Ultima modifica di Microemozioni; 04-04-2010 alle 16:44
    "Io il mio discorso l'ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me". Giacomo Matteotti al termine del suo discorso alla Camera il 30 maggio 1924

  5. #5
    Opinionista L'avatar di Il gatto
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    Se fosse stato così semplice rispondere a tale questione avrebbe riposto prima la magistratura ordinaria che già in prima battuta interpreta il mandato costituzionale che si applica alle leggi su cui giudica e il fatto che tale magistratura giri la domanda alla corte superiore sta a dire che dare tale risposta nell'ordine costituzionale non è tema di impressioni o opinione popolare che sia.

    Poi certo che pensare al clima del 1948 e vederci una volontà legislativa di allora che prevedeva il matrimonio gay parificato al normale risulta un tantinello difficile e viene una risposta che però risponde al se nel 48 si voleva tale matrimonio, non se questo è giusto o ingiusto oggi, dove chi lo ritiene giusto dirà che è giusto, chi ingiusto dirà l'opposto e chi non è toccato dalla questione starà a vedere cosa esce estraneo alle vicissitudini della cosa che alla fine non stravolge la vita di nessuno.

    Semmai sarebbe da vedere quanti sono realmente interessati da tale problematica.

    Il fattore uguaglianza è stato già messo avanti, ma di norma significa uguali nella propria diversità visto che il l'essere mascio e femmina implica una diversità fisiologica che a caduta implica altre differenziazioni, appunto costituzionali nella particolare specificità che non va a costituire una sovrapponibilità, nel qual caso pure l'atà differenziata fra uomini e donne per il pensionamento diverrebbe incostituzionale e non più oggetto di trattativa nell'organizzazione del lavoro.

    Nel problema andiamo pure a vedere il contenuto costituzionale dell'istituto del matrimonio, dove sono implicate delle differenziazioni intrinseche perchè nessuno si può sposare indistintamente chi vuole, ma tutti possono farlo entro certi limiti, vedasi esempio consangunei o già sposati, non basta solo essere di sesso diverso quindi, cosa che sta a dire che quell'uguaglianza è di principio e non assoluta, poi tutto si può fare, ma nel 48 erano pragamatici e non spaccavano il capello, tagliavano la testa.
    Ultima modifica di Il gatto; 04-04-2010 alle 16:54

  6. #6
    Aldo L'avatar di Microemozioni
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    Per questo riguarda a pensione al di l
    "Io il mio discorso l'ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me". Giacomo Matteotti al termine del suo discorso alla Camera il 30 maggio 1924

  7. #7
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    Il fatto che esista una questione di maternità è comunque conferma di una diversità di fatto che esiste e che porta ad altre diversità costituzionali nella specificità applicativa e ne cosegue che "tutte" le femmine hanno un trattamento e tutti i "maschi" uno diverso, entrambi costituzionali nella specificità della diversità che è un dato di fatto e non una discriminazione introdotta.
    Sul pensionamento se ne sta discutendo si, ma infatti solo per le femmine statali e su base contrattuale e organizzativa di settore, non su base costituzionale cosa che non darebbe spazio ne a contrattazione, ne a separzione fra comparto statale e privato, dove la cosa non è per niente trattata.

    Se la norma costituzionale la si voglia valutare discriminante solleva un ulteriore problema che tuttavia la sentenza non risolve perchè al massimo annulla la legge incostituzionale, ma non definisce la legge sostituva.
    Quanto al fatto che secondo te gli articoli si interpretano secondo il voluto attuale e non secondo il voluto dei padri costituenti è lo stesso fonte di dubbio perchè ciò, tramite questa azione interpretativa, renderebbe la corte costituzionale organo legislativo, cosa che non è e nemmeno può essere.
    E come sopra detto la costituzionale rende inefficaci nel caso le leggi giudicate incostituzionali, non altro può fare, demandando la modifica o la promulgazione di una legge sostitutiva al parlamento che non è nemmeno vincolato strettamente a farlo potendo decidere di lasciare il vuoto legislativo, cosa che non sarebbe possibile se l'interpretazione della corte diventasse legge sostitutiva di se stessa mediante diversa interpretazione emesssa secondo valutazioni del momento.
    A ciò si aggiunge il fatto che la costituzione non si applica direttamente al cittadino, ma si applica solo alla costruzione delle leggi ordinarie che debbono essere costituzionali salvo inefficacia previa sentenza che le rende tali, comunque valide anche se incostituzionali fino a formalizzazione di tale inefficacia.

    Poi ci sono altre sfumature, ma che esorbitano la portata di un dire generico

    In tema di interpretazione della Costituzione nello Stato costituzionale di diritto, può senz’altro affermarsi, in via preliminare, che – in tanto in quanto la Costituzione è norma giuridica - valgono le norme generali sull’interpretazione della legge; nondimeno, occorre riconoscere che la Costituzione è sì norma giuridica ma norma giuridica fondamentale, costitutiva e connotativa dell’ordinamento e della forma di Stato; che, in quanto tale, la sua funzione originaria è di prescrivere il modo di essere dello Stato e di trasformare un progetto ideologico di configurazione della forma di Stato (liberale e sociale) come un dover essere. Questa circostanza richiede pertanto alcune precisazioni in ordine alla latitudine della discrezionalità interpretativa..
    In primo luogo, occorre ricordare il limite posto al giudice delle leggi (la Corte costituzionale, su iniziativa, in via incidentale, del giudice comune) dall’art. 28 della legge n. 87 del 1963: “Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento”. In altre parole, alla Corte e al giudice a quo è precluso il giudizio sul merito della legge (ossia se si tratta di una “buona” legge)...........

    In argomento, è utile riprendere un esempio-limite già adoperato in precedenza: il riconoscimento, almeno ad alcuni fini limitati, di taluni diritti della convivenza more uxorio, fra persone anche dello stesso sesso, potrebbe probabilmente operarsi in base ad un’interpretazione giurisdizionale della Costituzione vigente, attribuendo (all’interesse di fatto imputabile) alla convivenza more uxorio la qualificazione di «formazione sociale» “ove si svolge la .. personalità” (art. 2 Cost.), individuando pertanto un titolo sistematico che, pur senza operare una completa equiparazione fra famiglia fondata sul matrimonio e unione di fatto, consentirebbe a quest’ultima di emergere dalla mera realtà sociale di fatto a qualche forma di protezione giuridica.
    Si tratterebbe di un’interpretazione giurisprudenziale che di certo aggirerebbe il confronto democratico fra indirizzi politici alternativi, dilatando in misura eccessiva la discrezionalità interpretativa della giurisdizione, anche di costituzionalità; e anche per questo motivo, nonostante
    reiterate sollecitazioni provenienti dai giudici comuni – a loro volta esposti in prima linea alle sollecitazioni provenienti dalla società civile in rapporto a situazioni concrete che rivendicano una soluzione (ossia una qualificazione giuridica degli interessi di fatto sottesi) -, la Corte costituzionale ha sempre negato di potersi sostituire al legislatore (se non addirittura all’organo della revisione costituzionale).
    http://www.jus.unitn.it/download/ges...NE5-200607.pdf

    Comunque molto presto ci faranno sapere e i dubbi saranno fugati tanto quello che decidono deve essere.
    Ultima modifica di Il gatto; 04-04-2010 alle 17:32

  8. #8
    Aldo L'avatar di Microemozioni
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    Se la Corte Costituzionale dichiarasse incostituzionale la parte della legge costituzionale in cui impone una diversità di sesso e spiegasse che non è ammessa una discriminazione su base sessuale allora sarebbe un'apertura alle coppie omosessuali visto che è proprio quella la questione posta davanti alla Corte.
    Il legislatore non potrebbe riproporre una legge sul matrimonio che vieti l'accesso alle coppie omosessuali, poi se dichiarasse incostituzionali alcune specifiche parti sulla differenza sessuale può anche essere che la legge rimanga cmq operativa senza più la dscriminazione ora però non ricordo l'articolato di legge, in ogni caso anche se il Parlamento dovesse di nuovo legiferare non potrebbe più reintrodurre la discriminazione essendo stata dichiarata incostituzionale.

    La questione pensionistica ripeto è fondata su una ratio ben precisa e spiegata non sulla semplice discriminazione sessuale di per sè come invece vorrebbe essere il divieto alle coppie omosessuali di sposarsi, è una cosa nettamente differente.
    Ultima modifica di Microemozioni; 04-04-2010 alle 17:39
    "Io il mio discorso l'ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me". Giacomo Matteotti al termine del suo discorso alla Camera il 30 maggio 1924

  9. #9
    Opinionista L'avatar di Il gatto
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    Tanto varrebbe allora "interpretare" che nel dettato costituzionale il concetto di famiglia non lo si restringeva a uomo e donna, ma era allargato pure a uomo uomo, donna donna.
    Il punto dove non ci troviamo sta proprio sul potere della costituzionale di poter fare tali libere interpretazioni senza attenersi a ci

  10. #10
    Aldo L'avatar di Microemozioni
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    L'interpretazione si usa se il testo lascia la possibilità.

    Se i legislatore avessero voluto escludere le coppie omosessuali definitivamente lo avrebbero messo per iscritto nella costituzione.

    Ma evidentemente hanno preferito non farlo e hanno messo una dicitura tanto generica quanto interpretabile come ''scoietà naturale''.

    Queste espressioni sono fatte apposta quando il legislatore non vuole essere eccessivamente prescrittivo e non vuole vincolare eccessivamente ma vuole invece lasciare che siano i cambiamenbti storici e sociali a lasciare la possibilità di una chiave di lettura nuova.

    Questo è sattamente il caso davanti al quale ci troviamo.

    La Corte non si sostituisce affatto al legislatore ma deve esprimersi sulla legittimitàò di un a legge che dice no all'accesso agli omosessuali.
    Questo divieto è giusto alla luce della Costituzione? la costituzione dice che la famiglia deve essere formata da due coniugi diversi e vieta il matrimonio alle coppie omosessuali? ed è conforma una tale legislazione agli articoli 2/3 della costituzione? ed è conforme rispetto all'art.21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea?

    Questo deve fare la Corte e questo non è sostituirsi al legislatore ma è proprio il compito per cui esiste la Corte Costituzionale, cioè evitare che esistano nel nostro ordinamento leggi incostituzionali in particolare a garanzia delle minoranze che sono le più indifese.
    "Io il mio discorso l'ho fatto. Ora voi preparate il discorso funebre per me". Giacomo Matteotti al termine del suo discorso alla Camera il 30 maggio 1924

  11. #11
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    Vorrà dire che di una norma intepreteranno la costituzionalità, dell'altra l'interpretazione secondo cui applicarla, fermo restando che complessivamente stanno dire se nella costituzione il matrimonio gay è previsto o non lo è.

    Se i legislatore avessero voluto escludere le coppie omosessuali definitivamente lo avrebbero messo per iscritto nella costituzione.

    Ma evidentemente hanno preferito non farlo e hanno messo una dicitura tanto generica quanto interpretabile come ''scoietà naturale''.
    Su questo margine ci si basa, altrimenti se un qualcosa stava esplicitato in un senso o nell'altro, quello sarebbe stato, invece la dizione non è tale da fugare ogni dubbio sia in un senso che nell'altro e la costituzionale mo deve decidere se i gay erano esclusi o compresi, volendo pure guardare al resto pure esso interpretabile.

    Però una delle possibilità è che dica che ciò non è compreso e se dice che c'è un articolo della costituzione incostituzionale secondo lo spirito complessivo la cosa si complica assai perchè poi la norma costituzionale la deve fare il parlamento e la costituzionale può anche lasciare in vigore l'esistente, pure a fronte di una dichiarata incostituzionalità, finchè la norma sostitutiva ne prenda il posto.

    E' successa la stessa cosa con la norma ordinaria sulle reti televisive dichiarata incostituzionale nel lontano 1988 e lasciata in vigore finchè norma costituzionale non l'avesse sostituita, sono passati 22 anni e n governi, tutti e tale norma deve ancora diventare cosa fatta.

    Ne consegue che, o la prossima sentenza dice che il matrimonio gay, si, era compreso, o, no, era escluso, per una qualche ragione che diranno, tanto sarebbe definitiva e inappellabile, oppure si apre un contenzioso dalla fine indefinita in tempi ignoti nel caso la questione richieda una decisione legislativa sia essa costituzionale o ordinaria.
    Perchè la norma costituzionale mi esprime il principio, a questo punto certo, che deve essere applicato dalla legge ordinaria, l'articolo sul matrimonio del diritto di famiglia dove al termine moglie e marito che a quel punto non significherebbe più femmina e maschio, dovrebbe essere sostituita la parolina generica coppia, altrimenti in caso di coppia gay, come si riconoscerebbe la moglie dal marito a fronte di una legge che li prevede riconoscibili?

    Ciò però implica che pure la legge ordinaria deve essere dichiarata incostituzionale e quindi sostituita o modificata, salvo lasciarla efficace nel tempo intercorrente fra la sentenza costituzionale e l'emissione della nuova legge ordinaria per garantire il prosieguo del matrimonio standard.
    Solo che se la volontà politica di dare corpo al dettato costituzionale manca se ne passeranno di anni prima che il matrimonio gay sia realizzabile visto che una legge oridinaria se non esplicitamente dichiarata inefficace comunque è applicabile.
    Ultima modifica di Il gatto; 04-04-2010 alle 20:27

  12. #12
    Opinionista L'avatar di Il gatto
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    E alla fine se la costituzionale sentenzia che il matrimonio gay non

  13. #13
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    Sposto in Nonsologay.

    Ni sumisa ni devota, libre linda y loca!

    Nel tuo piccolo mondo, tra piccole iene, anche il sole sorge solo se conviene.

  14. #14
    like me, like me L'avatar di erin
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    Riguardo al tema, vorrei aggiungere una cosa, anche se probabilmente a voi interesserà poco.

    Se la corte costituzionale si pronuncia favorevolmente ci troveremo ("ci" inteso come movimento LGBT) sostanzialmente con una bomba in casa. Ossia, per un'iniziativa giuridica (e non politica) di due coppie omosessuali, si otterrebbe ciò per cui l'Arcigay "lotta" (politicamente, non giuridicamente) da anni.
    Insomma, Arcigay si troverebbe completamente esautorato dal suo ruolo.

    Non che non se lo meriti, per carità... sono decenni che i gruppi non istituzionali del movimento criticano l'inefficace strategia politica di Arcigay.
    Però, ecco, sarà un momento senza dubbio destabilizzante per il movimento istituzionale.

    In ogni caso mi stupirebbe davvero molto se la corte costituzionale rispondesse favorevolmente.

    Ni sumisa ni devota, libre linda y loca!

    Nel tuo piccolo mondo, tra piccole iene, anche il sole sorge solo se conviene.

  15. #15
    Opinionista L'avatar di Il gatto
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    Non direi perch

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