Originariamente Scritto da
bumble-bee
5) allora... diciamolo meglio :
Le questioni sottoposte alla Consulta riguardavano l'aderenza alla Costituzione delle vigenti norme di legge ostative al matrimonio omosessuale sotto svariati profili. Qui ci si occupa solo di quelli attinenti ai rapporti di quelle norme con l'art. 2 Cost., da un canto, e con gli artt. 29 e 3 Cost., dall'altro.
Con riferimento al prospettato contrasto con l'art. 2 Cost., i rimettenti avevano essenzialmente rimarcato come le denunciate disposizioni di legge neghino alle coppie formate da persone dello stesso sesso biologico un diritto che appartiene a tutti gli esseri umani, vale a dire quello di dare vita, al pari delle coppie eterosessuali, ad unioni giuridicamente riconosciute e regolamentate.
La questione, peraltro, non è stata rigettata perché giudicata infondata, ma in quanto ritenuta inammissibile. La sentenza giustifica la ravvisata inammissibilità adducendo la carenza di potere del Giudice costituzionale a statuire sull'incostituzionalità delle norme portate al suo esame.
Analizziamo il ragionamento al riguardo sviluppato dalla Corte.
Si afferma nella sentenza che, quando l'art.2 Cost. parla di diritti fondamentali dell'uomo nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, <>, nozione in cui << è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.>>; tuttavia, occorre <<...escludere che l'aspirazione a tale riconoscimento (...) possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio>>, sicché, << nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni. Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza.>>.
In estrema sintesi: benché sia innegabile che l'aspirazione delle coppie omosessuali a conseguire un riconoscimento giuridico sostanzia un diritto inviolabile presidiato dall'art. 2 Cost., non è detto che le vigenti norme interdittive del matrimonio fra persone dello stesso sesso siano necessariamente lesive di quel diritto inviolabile, posto che unicamente al Legislatore spetta decidere, secondo la sua piena discrezionalità, se quel diritto inviolabile debba essere riconosciuto estendendo alle coppie omosessuali la possibilità di contrarre matrimonio oppure creando un modello ad hoc di convivenza giuridicamente sancita e disciplinata.