grazie. ma non è così semplice: l'ag non può inventarsi un reato di sana pianta, ovviamente. ma neanche "incaricare" la p.g. di raccogliere prove su, mettiamo il reato di stupro, inviando la detta p.g. nei "consultori" frequentati dalle donne interessate. non so se è chiaro. ed è per questo, per questa insopprimibile "tendenza alla discrezionalità" di chiunque si trovi in posizioni di "responsabilità", come un p.m., che la giustizia in italia è diversa ad esempio da quella di altri paesi, come la russia, dove sai benissimo che nel passato, venivano ordinate dai magistrati, le cc.dd. "purghe", le quali erano motivate dal semplice fatto di voler eliminare le ambiguità del dettato legislativo per fare in modo che la giustizia fosse certa. e allora si perseguivano non "i singoli" reati, ma i soggetti interessati "per categoria" sociale, e in definitiva si condannava "a priori" qualcuno che, per appartenere ad una data categoria sociale, era considerato "colpevole" dei comportamenti tenuti "ordinariamente" dalla categoria sociale di appartenenza, se questa era "non accettata" a livello giuridico, cioè sulla base delle norme "rivoluzionarie".
no, direi di no. esiste la distinzione tra "soggetto passivo" del reato e "soggetto danneggiato" dal reato. e non sono necessariamente la stessa cosa. il danno rileva come "fonte" di prova, stricto sensu, oppure nel caso di costituzione di parte civile, come parametro per liquidare il risarcimento in denaro.
no, questo non mi pare. esistono tanti "danni", ad esempio oltre a quello strettamente fisico c'è il danno "morale". se poi c'è un "pugno", quindi una lesione da "violenza privata", il criterio dirimente non è il danno e la sua quantificabilità, ma semplicemente che l'aggressione fisica rientri nei parametri di configurabilità del reato. se ci sono gli estremi, il p.m. riconosce l'esistenza "di un reato" e procede, se ve ne è necessità, ad ulteriori indagini, oppure procede direttamente al giudizio. ovviamente la presenza del p.g. sul luogo del reato costituisce elemento di prova.
ma non mi pare tanto economico trarre il rilievo "in denaro" del danno a parametro di imputabilità, cosa che non potrebbe, anche in teoria, essere realizzata ad esempio in reati che provocano soltanto un danno "morale", ad es. la calunnia, l'ingiuria, ecc.