queste sono le modifiche che il Ddl di Fini avrebbe dovuto/ha apportato alla legge n.309 del 1990:

prima:
Il referendum del 1993 aveva abrogato quelle norme che prevedevano sanzioni penali per i consumatori. Pertanto l’acquisto e la detenzione finalizzate all’uso non sono oggi soggette a sanzioni penali, ma a sole sanzioni amministrative.

dopo:
Si ripristina l’art. 72 della legge n. 309/1990 che vietava l’uso personale e l’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato.
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prima:
Il referendum del 1993 aveva abolito il concetto di dose media giornaliera e di quantità.
Spetta al giudice la facoltà di stabilire la differenza fra consumatore e spacciatore.

dopo:
Per la detenzione delle sostanze si ripristina il concetto di quantità fissata dalla legge, con l’introduzione di nuove tabelle che delineano le quantità oltre le quali scatta il reato di spaccio, che prevede sanzioni penali.
La soglia oltre la quale si apre un procedimento penale è di 50 milligrammi per l'anfetamina, 250 per cannabis e derivati, 200 per l'eroina, 300 per le droghe sintetiche, 500 per la cocaina.
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prima:
Nel caso del primo fermo scatta l'ammonizione del prefetto. La sospensione della patente, del porto d'armi, del passaporto, del permesso di soggiorno si estende a un massimo di 4 mesi. Le sanzioni penali in caso di inosservanza della Legge prevedono l'arresto fino a tre mesi.

dopo:
Le sanzioni amministrative prevedono la sospensione dei documenti fino a due anni.
La pena prevista per i reati di detenzione e spaccio è la reclusione tra i sei e i venti anni.
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prima:
Attualmente le tabelle che distinguono gli stupefacenti sono 6 e valgono a distinguere le sostanze tra droghe pesanti e leggere, ovvero tra quelle che inducono o meno alla dipendenza in base alle diverse caratteristiche e agli effetti.

dopo:
Viene ridotto il numero delle tabelle delle sostanze vietate da 6 a 2. La distinzione sarebbe semplicemente tra "sostanze naturali" e "sostanze sintetiche". In questo modo si vuole eliminare la distinzione tra droghe pesanti e leggere.
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prima:
E' contemplato l'affidamento in prova alle comunità o ai Sert (i servizi per le tossicodipendenze) per condanne o residui di pena inferiori a 4 anni.

dopo:
E' prevista l'introduzione della misura sostitutiva al carcere offerta dal lavoro di pubblica utilità. Le comunità di accoglienza private saranno parificate ai Sert.


fonte: www.virgilio.it