p.s. multe e ammende
Giudice Sportivo: Multata la Fiorentina. Sanzionato Pazzini per simulazione
04/11/2008
Ecco le decisioni del Giudice Sportivi sulla 10a giornata di Serie A
Gare dell’1-2 novembre 2008 - Decima giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
Soc. FIORENTINA
Soc. INTERNAZIONALE
Soc. MILAN
Il Giudice Sportivo
considerato che sostenitori della Soc. Fiorentina, come riferito dai collaboratori della Procura federale, al 1° del primo tempo, hanno lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco;
considerato che sostenitori della Soc. Internazionale, come riferito dai collaboratori della Procura federale, nel corso della gara, hanno acceso due fumogeni nel proprio settore;
considerato che sostenitori della Soc. Milan, come riferito dai collaboratori della Procura federale, nel corso della gara, hanno acceso, nel proprio settore, alcuni fumogeni e fatto esplodere un petardo;
rilevato che tali comportamenti devono ritenersi sanzionabili ex art. 12, nn. 3 e 6 CGS;
preso atto, per converso, che le Società, in conformità alla previsione di cui all’art. 7 dello Statuto FIGC, hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo (trasmesso a questo Ufficio dalla Soc. Fiorentina in data 18 ottobre 2008, dalla Soc. Internazionale in data 25 ottobre 2008 e dalla Soc. Milan in data 29 ottobre 2008) da ritenersi idoneo, per le risorse finanziarie ed umane impiegate e per la previsione di specifiche misure di prevenzione, a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto dell’ordinamento federale;
preso atto altresì che non vi è stata insufficiente vigilanza da parte della Società, che ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine;
ricorrendo, pertanto, la condizione di non sanzionabilità prevista dall’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS;
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Fiorentina, della Soc. Internazionale e della Soc. Milan per il comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.
Soc. MILAN
Il Giudice Sportivo
considerato che sostenitori della Soc. Milan, al 2° del 1° tempo, intonavano un coro costituente espressione di discriminazione territoriale ex art. 11, n. 3 CGS, nei confronti della tifoseria avversaria;
rilevato che la Soc. Milan ha apprezzabilmente operato rivolgendo, a mezzo display, reiterati inviti al fine di dissuadere il pubblico da tale deprecabile comportamento;
preso atto per converso, che non è stata rilevata, come riferito dai collaboratori della Procura Federale, una chiara manifestazione di dissenso da parte di altri sostenitori ex art. 13, n. 1, lett. a) CGS;
ricorrendo le circostanze attenuanti di cui all’art. 13, lett. a) e b) CGS;
delibera
di sanzionare la Soc. Milan con l’ammenda di €. 2.500,00.
SOCIETA'
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara e al 5° ed al 40° del primo tempo, intonato cori costituenti espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) ed b) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi.
Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere due petardi nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, fatto esplodere un petardo nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BRESCIANO Marco (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
MAGGIO Christian (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
VALDES ZAPATA Jaime Andres (Atalanta): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00
DONI Cristiano (Atalanta): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quarta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BIONDINI Davide (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
CARROZZIERI Moris (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PANDEV Goran (Lazio): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
RUBIN Matteo (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00
PAZZINI Gianpaolo (Fiorentina): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione)






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