Il 30 aprile prossimo avranno attuazione le norme “antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo” adottate con il decreto 231 del novembre scorso.
Dal 1° maggio non sarà più possibile emettere assegni che non siano nominativi, l’assegno intestato a “me medesimo” potrà incassarlo solo l’emittente presso una banca o presso le poste.
Fino a 5.000 euro si potranno emettere assegni nominativi trasferibili solo pagando una imposta di 1,5 euro a modulo e le girate dovranno riportare obbligatoriamente il codice fiscale del girante.
Oltre i 5.000 euro gli assegni dovranno avere necessariamente la clausola di NON trasferibilità.
In altre parole:
1) Divieto di pagamenti in contanti per somme superiori a Euro 5.000 (precedentemente il limite era di 12.500 Euro;
2) Le banche emetteranno assegni circolari e assegni bancari con la dicitura "non trasferibile". Sarà possibile richiedere l'emissione di assegni non vincolati previo il pagamento dell'imposta di bollo pari a Euro 1,50;
3) Gli assegni senza vincoli di trasferibilità devono contenere il codice fiscale del girante a pena di nullità;
4) I libretti bancari e postali al portatore dovranno avere un saldo inferiore a Euro 5.000. C'è tempo fino al 30 giugno 2009 per ridurre il saldo o estinguere il libretto.
Provvedimenti efficaci o ennesimo intralcio alla normale attività economica?
Antiriciclaggio D.lgs. 231/2007 - Informazione Tributaria Gratuita - Legale Fiscale
Dal 1° maggio non sarà più possibile emettere assegni che non siano nominativi, l’assegno intestato a “me medesimo” potrà incassarlo solo l’emittente presso una banca o presso le poste.
Fino a 5.000 euro si potranno emettere assegni nominativi trasferibili solo pagando una imposta di 1,5 euro a modulo e le girate dovranno riportare obbligatoriamente il codice fiscale del girante.
Oltre i 5.000 euro gli assegni dovranno avere necessariamente la clausola di NON trasferibilità.
In altre parole:
1) Divieto di pagamenti in contanti per somme superiori a Euro 5.000 (precedentemente il limite era di 12.500 Euro;
2) Le banche emetteranno assegni circolari e assegni bancari con la dicitura "non trasferibile". Sarà possibile richiedere l'emissione di assegni non vincolati previo il pagamento dell'imposta di bollo pari a Euro 1,50;
3) Gli assegni senza vincoli di trasferibilità devono contenere il codice fiscale del girante a pena di nullità;
4) I libretti bancari e postali al portatore dovranno avere un saldo inferiore a Euro 5.000. C'è tempo fino al 30 giugno 2009 per ridurre il saldo o estinguere il libretto.
Provvedimenti efficaci o ennesimo intralcio alla normale attività economica?
Antiriciclaggio D.lgs. 231/2007 - Informazione Tributaria Gratuita - Legale Fiscale

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