Nel nuovo "pacchetto sicurezza" si fa un gran parlare di un inasprimento delle pene e, in particolare, della pena dell'ergastolo per chi commette il delitto di omicidio nei confronti di un appartenente alle forze dell'ordine.
"Fine pena mai" è la dicitura burocratica della reclusione perpetua che ancora oggi è usata nei documenti giudiziari che riguardano i condannati a tale pena.
Nel gennaio del 2007 era stato presentato un disegno di legge d’iniziativa dei Senatori Boccia Maria Luisa, Di Lello Finuoli, Gaggio Giuliani, Russo Spena e Vano che prevedeva l'abolizione della pena dell’ergastolo da sostituire con la reclusione per 30 anni.
Nella relazione al progetto di legge in questione si poteva leggere che:
"Il nostro sistema penale prevede ancora una specifica forma di pena del tutto incompatibile con l’ordinamento costituzionale, con numerose prescrizioni di norme cogenti di diritto internazionale e sopranazionale, nonché con il paradigma essenziale dello Stato di diritto.
Come noto, infatti, la pena dell’ergastolo - ancora prevista dal nostro sistema penale, a differenza degli ordinamenti della maggior parte dei paesi europei – comporta in primo luogo una palese violazione del principio di umanità della pena di cui all’articolo 27, terzo comma, Cost., nonché nella misura in cui - analogamente alla pena capitale, cui del resto il diritto romano assimilava l’ergastolo -priva il condannato per sempre del suo status inalienabile di persona, come tale parte dell’ordinamento giuridico e solo temporaneamente assoggettabile a misure privative della libertà personale, legittime unicamente nella misura in cui siano funzionali al reinserimento sociale del reo.
Ora, pur non potendosi condividere una lettura strettamente correzionalistica del principio rieducativo come emenda morale, il disposto di cui all’articolo 27, comma terzo, Cost., impone di orientare la pena necessariamente ad una funzione di risocializzazione e quindi di reinserimento sociale del reo, come del resto sancito più volte dalla Consulta.
Ne consegue pertanto l’illegittimità di una pena, quale quella dell’ergastolo, che in ragione del suo carattere perpetuo, priva il condannato di ogni possibilità di reinserimento sociale, attribuendo così alla sanzione criminale la sola funzione di neutralizzazione, stigma e negazione perenne al reo del suo status di persona.
Basti considerare come il codice penale francese del 28 settembre 1791, pur prevedendo la pena di morte, avesse abolito l’ergastolo, ritenuto, molto più della pena capitale, disumano, illegittimo, incaccettabile nella misura in cui rende l’uomo schiavo, realizzando di fatto una ipotesi di servitù coatta, legittimata in nome di una pretesa superiore ed inviolabile ragion di Stato.
Del resto, la pena perpetua è stata ritenuta legittima dalla Consulta nella misura in cui, paradossalmente, il reo possa beneficiare della liberazione condizionale e delle misure previste dalla legge Gozzini. Tale argomento dimostra quindi a contrario come la legittimità della pena perpetua sia subordinata al fatto che non sia poi in realtà tale, che sia cioè limitata ed interrotta da benefici che consentano al condannato una possibilità di reinserimento sociale, quale esito del percorso rieducativo, teso alla riacquisizione dei valori condivisi dalla società e dall’ordinamento giuridico di riferimento.
Il divieto di irrogazione di pene contrarie al senso di umanità e lesive della dignità umana, il carattere necessariamente rieducativo della pena, i principi di proporzionalità tra reato e pena sono del resto parametri cogenti di legittimità della sanzione penale, sanciti come tali anche da numerose norme di diritto internazionale e sopranazionale. Basti richiamare, in tal senso, gli artt. 1, 4, 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000; gli artt. 7 e 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1977; l’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950; gli artt. 1 e 5 della Dichirazione universale dei diritti umani del 1948; nonché l’art. 1 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 12 febbraio 1987, recante “Regole minime per il trattamento dei detenuti” e l’art. 1 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa dell’11 gennaio 2006. Ne consegue quindi la necessità, giuridica, politica, morale, di abolire una pena, quale quella dell’ergastolo, contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, dello jus cogens di matrice internazionalistica e sopranazionale, ma soprattutto con il paradigma costituivo dello Stato di diritto, quale sistema politico fondato sul rispetto dei diritti umani e delle garanzie e libertà fondamentali; veri e propri parametri e ad un tempo limiti di legittimità dell’esercizio statuale del potere punitivo.".
Inutile dire che il progetto di legge non sarà nemmeno preso in considerazione nella corrente legislatura, ma voi cosa ne pensate?
Deve rimanere in vigore la pena dell'ergastolo (pur con le correzioni indicate dalla Corte Costituzionale) o dovrebbe essere cancellata definitivamente dal nostro ordinamento come è già stato fatto con la pena di morte?
"Fine pena mai" è la dicitura burocratica della reclusione perpetua che ancora oggi è usata nei documenti giudiziari che riguardano i condannati a tale pena.
Nel gennaio del 2007 era stato presentato un disegno di legge d’iniziativa dei Senatori Boccia Maria Luisa, Di Lello Finuoli, Gaggio Giuliani, Russo Spena e Vano che prevedeva l'abolizione della pena dell’ergastolo da sostituire con la reclusione per 30 anni.
Nella relazione al progetto di legge in questione si poteva leggere che:
"Il nostro sistema penale prevede ancora una specifica forma di pena del tutto incompatibile con l’ordinamento costituzionale, con numerose prescrizioni di norme cogenti di diritto internazionale e sopranazionale, nonché con il paradigma essenziale dello Stato di diritto.
Come noto, infatti, la pena dell’ergastolo - ancora prevista dal nostro sistema penale, a differenza degli ordinamenti della maggior parte dei paesi europei – comporta in primo luogo una palese violazione del principio di umanità della pena di cui all’articolo 27, terzo comma, Cost., nonché nella misura in cui - analogamente alla pena capitale, cui del resto il diritto romano assimilava l’ergastolo -priva il condannato per sempre del suo status inalienabile di persona, come tale parte dell’ordinamento giuridico e solo temporaneamente assoggettabile a misure privative della libertà personale, legittime unicamente nella misura in cui siano funzionali al reinserimento sociale del reo.
Ora, pur non potendosi condividere una lettura strettamente correzionalistica del principio rieducativo come emenda morale, il disposto di cui all’articolo 27, comma terzo, Cost., impone di orientare la pena necessariamente ad una funzione di risocializzazione e quindi di reinserimento sociale del reo, come del resto sancito più volte dalla Consulta.
Ne consegue pertanto l’illegittimità di una pena, quale quella dell’ergastolo, che in ragione del suo carattere perpetuo, priva il condannato di ogni possibilità di reinserimento sociale, attribuendo così alla sanzione criminale la sola funzione di neutralizzazione, stigma e negazione perenne al reo del suo status di persona.
Basti considerare come il codice penale francese del 28 settembre 1791, pur prevedendo la pena di morte, avesse abolito l’ergastolo, ritenuto, molto più della pena capitale, disumano, illegittimo, incaccettabile nella misura in cui rende l’uomo schiavo, realizzando di fatto una ipotesi di servitù coatta, legittimata in nome di una pretesa superiore ed inviolabile ragion di Stato.
Del resto, la pena perpetua è stata ritenuta legittima dalla Consulta nella misura in cui, paradossalmente, il reo possa beneficiare della liberazione condizionale e delle misure previste dalla legge Gozzini. Tale argomento dimostra quindi a contrario come la legittimità della pena perpetua sia subordinata al fatto che non sia poi in realtà tale, che sia cioè limitata ed interrotta da benefici che consentano al condannato una possibilità di reinserimento sociale, quale esito del percorso rieducativo, teso alla riacquisizione dei valori condivisi dalla società e dall’ordinamento giuridico di riferimento.
Il divieto di irrogazione di pene contrarie al senso di umanità e lesive della dignità umana, il carattere necessariamente rieducativo della pena, i principi di proporzionalità tra reato e pena sono del resto parametri cogenti di legittimità della sanzione penale, sanciti come tali anche da numerose norme di diritto internazionale e sopranazionale. Basti richiamare, in tal senso, gli artt. 1, 4, 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000; gli artt. 7 e 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1977; l’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950; gli artt. 1 e 5 della Dichirazione universale dei diritti umani del 1948; nonché l’art. 1 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 12 febbraio 1987, recante “Regole minime per il trattamento dei detenuti” e l’art. 1 della Raccomandazione (2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa dell’11 gennaio 2006. Ne consegue quindi la necessità, giuridica, politica, morale, di abolire una pena, quale quella dell’ergastolo, contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, dello jus cogens di matrice internazionalistica e sopranazionale, ma soprattutto con il paradigma costituivo dello Stato di diritto, quale sistema politico fondato sul rispetto dei diritti umani e delle garanzie e libertà fondamentali; veri e propri parametri e ad un tempo limiti di legittimità dell’esercizio statuale del potere punitivo.".
Inutile dire che il progetto di legge non sarà nemmeno preso in considerazione nella corrente legislatura, ma voi cosa ne pensate?
Deve rimanere in vigore la pena dell'ergastolo (pur con le correzioni indicate dalla Corte Costituzionale) o dovrebbe essere cancellata definitivamente dal nostro ordinamento come è già stato fatto con la pena di morte?

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