Art. 20. - La libertà di religione è garantita a tutti. Nessuna organizzazione religiosa riceverà qualsiasi privilegio dallo Stato, né eserciterà né qualsiasi potere politico. Nessuna persona sarà obbligata a partecipare a qualsiasi atto, celebrazione, rito o pratica religiosa.
Lo Stato ed i suoi organi si asterranno dall'istruzione religiosa o da qualsiasi altra attività religiosa.
Purtroppo non è la Costituzione italiana, ma quella giapponese...
Lo Stato ed i suoi organi si asterranno dall'istruzione religiosa o da qualsiasi altra attività religiosa.
Purtroppo non è la Costituzione italiana, ma quella giapponese...


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