1 In Italia la prima disciplina degli stupefacenti è contenuta nella Legge 18/02/1923, n. 396, la quale, come il successivo codice penale ( 1931 ), non puniva il consumatore di droga; le sostanze erano classificate in appositi elenchi e dalla legge traspariva una scarsa attenzione agli aspetti psico-sociali del consumo di stupefacenti.
2 La successiva Legge 22/10/1954, n. 1041 introdusse l’ incriminazione della detenzione anche per uso personale e, il tossicodipendente veniva equiparato al produttore e allo spacciatore.
3 L’ intervento legislativo che ha dato una disciplina organica alla materia, operando una distinzione tra droghe pesanti e leggere, è stata la Legge 22/12/1975, n. 685 la quale riteneva il consumatore un soggetto debole socialmente e il consumo di stupefacenti era considerato alla stregua di una malattia. Ne conseguì una valutazione negativa della risposta punitiva nei confronti del tossicodipendente e, l’introduzione di una speciale causa di non punibilità basata su due elementi: uno, soggettivo, costituito dall’ uso personale non terapeutico; l’ altro, oggettivo , concernente la “ modica quantità “ di sostanza detenuta.
4 Tale impianto normativo è stato modificato dalla successiva Legge 26/6/1990, n, 162 e dal DPR 9/10/1990, n. 309 ( Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). L’ innovazione contenuta nel DPR 309/1990 è rappresentata dall’ introduzione nell’art. 75 del concetto di “ dose media giornaliera “ facente riferimento proprio ai parametri prestabiliti dal Ministero della Sanità e pertanto, non soggetti a difformità di interpretazioniÈ affermato il principio del “ divieto di drogarsi “ con conseguente punibilità del tossicodipendente che faccia uso personale di stupefacenti.
5 Il rigore di tale normativa è stato mitigato dal DPR 5/6/1993, n. 171, emanato a seguito del Referendum abrogativo tenutosi il 18/04/1993 che considera non più reato, ma illecito amministrativo, l’ acquisto o detenzione “ per uso personale “ di sostanze stupefacenti, obliterando definitivamente il concetto di dose media giornaliera.
6 L’ art. 73 della L. 21 febbraio 2006, n. 49 ha reintrodotto di fatto quella dose media giornaliera che viene posta come condizione di punibilità dell’importazione, esportazione, acquisto, ricezione a qualsiasi titolo, nonché dell’illecita detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
come si può notare, la legislazione ai tempi del fascismo era addirittura + libertaria di quella vigente...
“La Canapa è stata posta dal Duce, all’ordine del giorno della nazione, perchè per eccellenza autarchica è destinata ad emanciparci quanto più possibile dal gravoso tributo che abbiamo ancora verso l’estero nel settore delle fibre tessili. Non è solo il lato economico agrario, c’è anche il lato sociale la cui incidenza non potrebbe essere posta meglio in luce che dalla seguente cifra: 30.000 operai ai quali da lavoro l’industria canapiera italiana” (Benito Mussolini, 1925)
2 La successiva Legge 22/10/1954, n. 1041 introdusse l’ incriminazione della detenzione anche per uso personale e, il tossicodipendente veniva equiparato al produttore e allo spacciatore.
3 L’ intervento legislativo che ha dato una disciplina organica alla materia, operando una distinzione tra droghe pesanti e leggere, è stata la Legge 22/12/1975, n. 685 la quale riteneva il consumatore un soggetto debole socialmente e il consumo di stupefacenti era considerato alla stregua di una malattia. Ne conseguì una valutazione negativa della risposta punitiva nei confronti del tossicodipendente e, l’introduzione di una speciale causa di non punibilità basata su due elementi: uno, soggettivo, costituito dall’ uso personale non terapeutico; l’ altro, oggettivo , concernente la “ modica quantità “ di sostanza detenuta.
4 Tale impianto normativo è stato modificato dalla successiva Legge 26/6/1990, n, 162 e dal DPR 9/10/1990, n. 309 ( Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). L’ innovazione contenuta nel DPR 309/1990 è rappresentata dall’ introduzione nell’art. 75 del concetto di “ dose media giornaliera “ facente riferimento proprio ai parametri prestabiliti dal Ministero della Sanità e pertanto, non soggetti a difformità di interpretazioniÈ affermato il principio del “ divieto di drogarsi “ con conseguente punibilità del tossicodipendente che faccia uso personale di stupefacenti.
5 Il rigore di tale normativa è stato mitigato dal DPR 5/6/1993, n. 171, emanato a seguito del Referendum abrogativo tenutosi il 18/04/1993 che considera non più reato, ma illecito amministrativo, l’ acquisto o detenzione “ per uso personale “ di sostanze stupefacenti, obliterando definitivamente il concetto di dose media giornaliera.
6 L’ art. 73 della L. 21 febbraio 2006, n. 49 ha reintrodotto di fatto quella dose media giornaliera che viene posta come condizione di punibilità dell’importazione, esportazione, acquisto, ricezione a qualsiasi titolo, nonché dell’illecita detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
come si può notare, la legislazione ai tempi del fascismo era addirittura + libertaria di quella vigente...
“La Canapa è stata posta dal Duce, all’ordine del giorno della nazione, perchè per eccellenza autarchica è destinata ad emanciparci quanto più possibile dal gravoso tributo che abbiamo ancora verso l’estero nel settore delle fibre tessili. Non è solo il lato economico agrario, c’è anche il lato sociale la cui incidenza non potrebbe essere posta meglio in luce che dalla seguente cifra: 30.000 operai ai quali da lavoro l’industria canapiera italiana” (Benito Mussolini, 1925)




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