RICORSO CIAMPI SU GRAZIA, 'CASTELLI NON PUO' PORRE IL VETO'
ROMA - ''Non spetta al ministro della Giustizia il potere di rifiutare di dare corso alla determinazione, alla quale il Capo dello Stato e' pervenuto, di concedere la grazia ad Ovidio Bompressi''. Cosi' si conclude il ricorso del presidente Ciampi che, attraverso l'avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale. Con il ricorso si chiede pertanto alla Consulta di annullare la lettera del 24 novembre scorso con la quale il Guardasigilli Castelli rifiutava di inviare al Quirinale il decreto di grazia per l'ex di Lotta Continua che gli era stato sollecitato da Ciampi l'8 novembre.
Con il ricorso - firmato dal vice avvocato generale dello Stato, Ignazio Francesco Caramazza, e composto da 15 pagine piu' sette di documenti allegati - il Capo dello Stato ''rivendica l'integrita' delle proprie esclusive attribuzioni costituzionali nell'esercizio del potere di concessione della grazia, attribuzione che e' stata lesa dal rifiuto, da parte del ministro della Giustizia, di predisporre il relativo decreto di concessione'' della grazia ad Ovidio Bompressi ''nonche' di controfirmarlo''. Secondo il Quirinale, sono stati violati gli articoli 87 della Costituzione (poteri del Capo dello Stato) e 89 (controfirma ministeriale sugli atti del Presidente della Repubblica).
Sfogliando il ricorso si scopre che la determinazione di Ciampi di concedere la grazia della pena detentiva residua a Bompressi risale all'8 novembre, quando ha chiesto al ministro Castelli di inviargli il relativo decreto di grazia per la successiva emanazione. Il Guardasigilli, con una lettera del 24 novembre (quando sali' a Quirinale per presentare altri tre decreti di grazia, tra cui quello per Mesina), ha risposto di ''non poter aderire'' alla richiesta, giudicandola ''non condivisibile ne' sotto il profilo costituzionale ne' nel merito'' e sostenendo che la Costituzione ''pone in capo al ministro della Giustizia la responsabilita' di formulare la proposta di grazia''.
Per il Quirinale ''il ministro e' sicuramente titolare di poteri istruttori ma questi non possono che concludersi, al piu', con una valutazione. In base al principio della leale collaborazione tra le istituzioni - si legge nel ricorso - il ministro della Giustizia esprime il proprio parere al Presidente della Repubblica, al piu' di pervenite a un provvedimento condiviso. Con la conseguenza che, nel caso in cui tale condivisione non si verificasse anche dopo aver esperito un adeguato confronto sui presupposti (che nel caso di specie, riguardante Ovidio Bompressi, si e' svolto), la volonta' prevalente e quindi la decisione finale non possono che essere quelle del titolare del potere costituzionale di grazia e cioe' il Presidente della Repubblica''.
La decisione della Consulta sul conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dal Capo dello Stato - fa notare l'avvocatura generale dello Stato - ''oltre a dirimere il conflitto insorto, verra' ad assumere il precipuo scopo di fare chiarezza definitiva su un punto importante dell'interpretazione della Costituzione, gia' oggetto di dibattiti dottrinali di grande rilevanza''.
La concessione della grazia e' ''un potere sostanzialmente presidenziale'' e per questo motivo ''non puo' dubitarsi'' che la controfirma del Guardasigilli costituisca ''un atto dovuto, che il ministro stesso non puo' rifiutare''. Cosi' l'avvocatura generale dello Stato, a nome del presidente della Repubblica Ciampi, motiva nel suo ricorso alla Consulta le ragioni per cui il ministro Castelli non puo' opporre un veto all'esercizio del potere di grazia che il Capo dello Stato e' intenzionato a concedere a Ovidio Bompressi.
ROMA - ''Non spetta al ministro della Giustizia il potere di rifiutare di dare corso alla determinazione, alla quale il Capo dello Stato e' pervenuto, di concedere la grazia ad Ovidio Bompressi''. Cosi' si conclude il ricorso del presidente Ciampi che, attraverso l'avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale. Con il ricorso si chiede pertanto alla Consulta di annullare la lettera del 24 novembre scorso con la quale il Guardasigilli Castelli rifiutava di inviare al Quirinale il decreto di grazia per l'ex di Lotta Continua che gli era stato sollecitato da Ciampi l'8 novembre.
Con il ricorso - firmato dal vice avvocato generale dello Stato, Ignazio Francesco Caramazza, e composto da 15 pagine piu' sette di documenti allegati - il Capo dello Stato ''rivendica l'integrita' delle proprie esclusive attribuzioni costituzionali nell'esercizio del potere di concessione della grazia, attribuzione che e' stata lesa dal rifiuto, da parte del ministro della Giustizia, di predisporre il relativo decreto di concessione'' della grazia ad Ovidio Bompressi ''nonche' di controfirmarlo''. Secondo il Quirinale, sono stati violati gli articoli 87 della Costituzione (poteri del Capo dello Stato) e 89 (controfirma ministeriale sugli atti del Presidente della Repubblica).
Sfogliando il ricorso si scopre che la determinazione di Ciampi di concedere la grazia della pena detentiva residua a Bompressi risale all'8 novembre, quando ha chiesto al ministro Castelli di inviargli il relativo decreto di grazia per la successiva emanazione. Il Guardasigilli, con una lettera del 24 novembre (quando sali' a Quirinale per presentare altri tre decreti di grazia, tra cui quello per Mesina), ha risposto di ''non poter aderire'' alla richiesta, giudicandola ''non condivisibile ne' sotto il profilo costituzionale ne' nel merito'' e sostenendo che la Costituzione ''pone in capo al ministro della Giustizia la responsabilita' di formulare la proposta di grazia''.
Per il Quirinale ''il ministro e' sicuramente titolare di poteri istruttori ma questi non possono che concludersi, al piu', con una valutazione. In base al principio della leale collaborazione tra le istituzioni - si legge nel ricorso - il ministro della Giustizia esprime il proprio parere al Presidente della Repubblica, al piu' di pervenite a un provvedimento condiviso. Con la conseguenza che, nel caso in cui tale condivisione non si verificasse anche dopo aver esperito un adeguato confronto sui presupposti (che nel caso di specie, riguardante Ovidio Bompressi, si e' svolto), la volonta' prevalente e quindi la decisione finale non possono che essere quelle del titolare del potere costituzionale di grazia e cioe' il Presidente della Repubblica''.
La decisione della Consulta sul conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dal Capo dello Stato - fa notare l'avvocatura generale dello Stato - ''oltre a dirimere il conflitto insorto, verra' ad assumere il precipuo scopo di fare chiarezza definitiva su un punto importante dell'interpretazione della Costituzione, gia' oggetto di dibattiti dottrinali di grande rilevanza''.
La concessione della grazia e' ''un potere sostanzialmente presidenziale'' e per questo motivo ''non puo' dubitarsi'' che la controfirma del Guardasigilli costituisca ''un atto dovuto, che il ministro stesso non puo' rifiutare''. Cosi' l'avvocatura generale dello Stato, a nome del presidente della Repubblica Ciampi, motiva nel suo ricorso alla Consulta le ragioni per cui il ministro Castelli non puo' opporre un veto all'esercizio del potere di grazia che il Capo dello Stato e' intenzionato a concedere a Ovidio Bompressi.


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