E' lecito?
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se può essere d'aiuto ne abbiamo parlato anche quì:
http://www.discutere.it/showpost.php...23&postcount=9Mototopo
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Legge n. 645 del 1952 (legge Scelba):
Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della
Costituzione.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 giugno 1952, n. 143.
Art. 1
Riorganizzazione del disciolto partito fascista
Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha
riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o
comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche
proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta
politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la
democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista,
ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del
predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.
Art. 2
Sanzioni penali
Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati
nell'articolo 1, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da 2.000.000 a
20.000.000 di lire (3/a) (4). Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito
con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.000.000 a 10.000.000 di lire (1) (2). Se
l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione
armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono
raddoppiate (2). L'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno
comunque la disponibilità di armi o esplosivi ovunque custoditi (2). Fermo il disposto dell'art.29,
comma primo, del codice penale, la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti
importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell'art.28, comma secondo,
numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti
importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall'art.28, comma
secondo, n. 1, del codice penale. (1) La misura della multa è stata così elevata dall'art.113, quarto
comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù
dell'art.32, secondo comma, della legge sopracitata. (2) Gli attuali commi dal primo al quarto
così sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell'art.8, L. 22 maggio 1975, n. 152.
Art. 3
Scioglimento e confisca dei beni
Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro
per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni
dell'associazione, del movimento o del gruppo (3). Nei casi straordinari di necessità e di urgenza,
il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'art.1, adotta il provvedimento di
scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma
dell'art.77 della Costituzione. (3) Comma così sostituito dall'art.9, L. 22 maggio 1975, n. 152.
Art. 4
Apologia del fascismo
Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo
avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'articolo 1 è punto con la reclusione
da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000 (1). Alla stessa pena di cui
al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del
fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la
pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni (4). La pena è della
reclusione da due a cinque anni e della multa da 1.000.000 a 4.000.000 di lire se alcuno dei fatti
previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa (1). La condanna comporta
la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del c.p., per un
periodo di cinque anni (5). (1) La misura della multa è stata così elevata dall'art.113, quarto
comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù
dell'art.32, secondo comma, della legge sopracitata. (4) Comma così sostituito dall'art.4, D.L. 26
aprile 1993, n. 122. (5) Così sostituito dall'art.10, L. 22 maggio 1975, n. 152.
Art. 5
Manifestazioni fasciste
Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito
fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e
con la multa da 400.000 a 1.000.000 di lire (1). Il giudice, nel pronunciare la condanna, può
disporre la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del
codice penale per un periodo di cinque anni (6). (1) La misura della multa è stata così elevata
dall'art.113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla
depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della legge sopracitata. (6) Così sostituito
dall'art.11, L. 22 maggio 1975, n. 152. 5-bis. - Per i reati previsti dall'articolo 2 della presente
legge è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura (7). (7) Articolo aggiunto dall'art.12, L.
22 maggio 1975, n. 152.
Art. 6
Aggravamento di pene
Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall'art.1
della legge 23 dicembre 1947, n. 1453 (8), o risultino condannati per collaborazionismo ancorché
amnistiati. Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i
fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la
stampa (9). (8) Recante norme sulla limitazione temporanea del diritto di voto ai capi
responsabili del regime fascista. (9) Comma così sostituito dall'art.13, L. 22 maggio 1975, n.
152.
Art. 7
Competenza e procedimenti
La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al tribunale. Per i delitti stessi
si procede sempre con istruzione sommaria, salvo che ricorrano le condizioni per procedere a
giudizio direttissimo ai sensi dell'art.502 del codice di procedura penale. In questo caso il
termine di cinque giorni indicato nello stesso articolo è elevato a quindici giorni.
Art. 8
Provvedimenti cautelari in materia di stampa
Anche prima dell'inizio dell'azione penale, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei
giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nella ipotesi del delitto preveduto dall'art.4 della
presente legge. Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre
pubblicazioni periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono
immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all'autorità giudiziaria. Se
questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo
di ogni effetto. Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell'efficacia della
registrazione, stabilita dall'art.5, L. 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno
e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni.
Art. 9
Pubblicazioni sull'attività antidemocratica del fascismo
La Presidenza del Consiglio bandisce concorsi per la compilazione di cronache dell'azione
fascista, sui temi e secondo le norme stabilite da una Commissione di dieci membri, nominati dai
Presidenti delle due Camere, presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione, allo scopo di far
conoscere in forma obiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani delle scuole, per i quali
dovranno compilarsi apposite pubblicazioni da adottare per l'insegnamento, l'attività
antidemocratica del fascismo. La spesa per i premi dei concorsi, per la stampa e la diffusione è a
carico dei capitoli degli stati di previsione della spesa per acquisto e stampa di pubblicazioni
della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Pubblica istruzione.
Art. 10
Norme di coordinamento e finali
- Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste
dal codice penale. Sono abrogate le disposizioni della L. 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti
la repressione dell'attività fascista, in quanto incompatibili con la presente legge. La presente
legge e le norme della L. 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore
appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale.
Secondo l'art. 5 non dovrebbe essere lecito...Last edited by mat; 12-12-2005, 23:56.Moderatore Debate Square
"Era un mondo adulto, si sbagliava da professionisti"
- P. Conte -
Angst essen Seele auf
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concordo con Sniper, il gesto dovrebbe essere passibile di denuncia penale. E spero si faccia davvero qualcosa di concreto per evitare altri episodi simili...
Solo, riflettendo, mi fa specie come il signor Di Canio abbia raggiunto un'alta popolaritMembro del Consiglio degli Admin
[RIGHT][I]L'ironia
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Da tifoso laziale non trovo nulla di male nel gesto di Di Canio, o meglio, non peggio di altri comportamenti di altri giocatori (Gattuso che ringhia in faccia a Poulsen, maglie offensive verso le tifoserie avversarie, altri gesti fatti dopo i gol di alcuni giocatori). Capisco che vista l'idiozia degli ultras in genere il gesto di Di Canio poteva scatenare gravissimi scontri, però capisco anche l'uomo, sanguigno, che è stato ieri obiettivo (mancato) di un razzo appena sceso dal bus, insultato dal 1' al 90' (figlio di p..., ti vogliamo a testa in giù in piazzale Loreto, ecc).
Girando qua e la ho trovato quanto segue...
La norma secondo la dottrina non intende incriminare la libera manifestazione del pensiero, anche quando si tratti di pensiero fascista, ma solo il pericolo di una possibile ricostruzione di un partito, avente gli stessi metodi e gli stessi scopi del fascismo.(art. 1)
Infatti un principio enunciato dalla Corte Costituzionale è quello secondo il quale l'apologia del fascismo per costituire reato deve consistere "non in una difesa elogiativa, ma in un' esaltazione suggestiva, tale da poter condurre alla riorganizzazione del disciolto partito fascista."
"Il saluto romano, di per sè solo insufficente ad integrare gli estremi del reato previsto dall'art.5 Legge 20 giugno 1952,nr. 645, acquista rilevanza se fatta da persona armata di manganello in occasione di un comizio elettorale, per il pericolo di suscitare nel pubblico suggestioni ed incitamenti miranti alla riorganizzazione del disciolto partito fascista."Cass.1, 18 gennaio 1972,704.
Un'altra sentenza della cassazione (Cass. Pen. 23.6.1988)dà lo stesso parere.Au revoir, Adrian Maldonado.
Mi prude una palla.
Non vi curate di Lei, continuate pure a mandarmi pics.
Bella.
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Lenina
Approvo.Originariamente Scritto da leninaleggi tutto l'articolo...si riferisce anche ai laziali di cui va fiero per i valori che portano
P.S. Non mancare la chiusura dei giuochi invernali di Torino.
LE Cirque du Soleil ,canadese , si esibisce..
Una meraviglia ...
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[QUOTE=AdrianMaldonado]Da tifoso laziale non trovo nulla di male nel gesto di Di Canio, o meglio, non peggio di altri comportamenti di altri giocatori (Gattuso che ringhia in faccia a Poulsen, maglie offensive verso le tifoserie avversarie, altri gesti fatti dopo i gol di alcuni giocatori). Capisco che vista l'idiozia degli ultras in genere il gesto di Di Canio poteva scatenare gravissimi scontri, per[URL="http://n3m0.splinder.com/"][size=1][color=red]Il problema degli uomini non
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