Chissà se quella birbona di Kyra intendeva dire proprio quello o magari...:mumble:
Sai com'é, non la conosci...
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Chissà se quella birbona di Kyra intendeva dire proprio quello o magari...:mumble:
Sai com'é, non la conosci...
Off-topic!
Quando non conosco una persona presumo l'intenzione di discutere o scherzare saltuariamente, attenendomi ad una interpretazione letterale dei suoi post.
Infatti la mia risposta è stata altrettanto generica a lei/lui.
In tali circostanze spetta all'autore del post esplicitare le sue intenzioni e la corretta interpretazione dei suoi post, attraverso varie forme chiare di comunicazione.
Si può sempre rimediare al fatto che non ci si conosce, per iniziativa di uno dei due interlocutori e per vari motivi.
Siamo off-topic.
Ma se una mi slingua, si lascia tirar fuori le tette dal reggiseno e ciucciarle, si fà toccare la figa e così via quello non è un NO! Se poi alla fine mi dici quando sto per mettertelo dentro mi ferma e un NO. Ma un NO violento che non tiene conto dela mia persona e mi manca di rispetto. una volta, due, tre poi non la cago più. Per non doverla stuprare la evito conme l'IADS.
Non c'è differenza tra stupro e quanto sopra. Ma se ti stupro in un caso come sopra potrebbe anche essere legittima difesa.
Oppure per l'attuale legge sulla violenza potrei denunciarla per violenza nei mie confronti...
Poi..non me la dà.. almeno un pompino e che cavolo..
fin qui ci può stare
...ma questa ti mette al livello di uno stupratore. Se ti comporti così significa che sta ragionando il tuo secondo cervello.
Me la fai leggere questa legge?
Cosa sono, i saldi?
Dai che lo dicono sempre tutti, ed ha anche ragione :asd:
Regia di Jonathan Kaplan. Con Jodie Foster, Kelly McGillis, Carmen Argenziano.
Drammatico , colore, 110 min. 1988
Ispirato a un fatto autentico avvenuto in un bar di New Bedgord, Massachusetts, nel 1983 (1).
Un film denuncia dalla costruzione esemplare (2), spietato nel ritrarre la desolazione di una certa provincia americana.
Intelligentemente la protagonista non
Regia: Marco Risi
Vietato: 14
Video: Cecchi Gori Home Video
Genere: Drammatico
Tipologia: Disagio giovanile
Eta' consigliata: Scuole medie superiori
Soggetto: Tratto dal romanzo omonimo di Andrea Carraro
Sceneggiatura: Andrea Carraro, Marco Risi
Fotografia: Massimo Pau
Musiche: Franco Piersanti
Montaggio: Franco Fraticelli
Interpreti: Giampiero Lisarelli (Raniero), Angelika Krautzberger (Marion), Ricky Memphis (Pallesecche), Tamara Simunovic (Sylvia), Salvatore Spada (Ciccio), Giorgio Tirabassi (Sola), Natale Tulli (Sor Quinto), Luca Zingaretti (Ottorino)
Produzione: Cecchi Gori Group, Tiger Cinematografica, Sorpasso Film Group
Distribuzione: Cecchi Gori
Origine: Italia
Anno: 1994
Durata:
93'
Trama:
Una domenica in un paese dell'agro romano, Raniero, aspirante carabiniere soprannominato per questo "Carruba", incontra i soliti amici al biliardo. Fidanzato con Ernestina, mal sopporta il padre che gli rimprovera le balorde amicizie con Pallesecche, Ciccio, Ottorino, Sola e l'accidia. Giunge Sola con la notizia che due turiste tedesche autostoppiste, "agganciate" da Ottorino, si trovano nella baracca del sor Quintino, a disposizione. Il gruppo si reca sul posto: una ragazza, Marion, viene tenuta nell'automobile di Ottorino, e l'altra, Sylvia, attende il successivo stupratore. Si è sacrificata per salvare l'amica, vergine, dal massacro. Raniero non è capace di usarle violenza e la porta in automobile dicendo che per lei ora basta. Ciò però scatena la furia degli altri su Marion, mentre le grida di costei e i rimproveri di Sylvia, che ha colto la debolezza, nel bene e nel male, del ragazzo, non lo smuovono. Anzi, egli insegue e picchia Sylvia quando questa tenta di scappare nel bosco che circonda la zona. Pallesecche, intanto abusa di Sylvia sotto i suoi occhi, ma lui si limita a sfiorare la mano della ragazza. Mentre due del gruppo litigano, le ragazze tentano una vana fuga. Viene proposto di andare a chiamare gente in paese per abusare, a pagamento, delle due giovani. Ma il rifiuto di Marion a soggiacere all'ennesima sevizia fa si che Pallesecche la colpisca mortalmente alla testa con un martello. Mentre tutti scappano, Sylvia compresa, Ottorino picchia selvaggiamente l'assassino; quindi incarica Raniero di inseguire Sylvia verso la ferrovia, e con gli altri porta via il cadavere. Raniero rintraccia la ragazza, ma questa si rifugia presso un casellante, intervengono i carabinieri che arrestano così Raniero.
Critica 1: Dal romanzo omonimo di Andrea Carraro. In una cittadina laziale (il fatto di cronaca cui s'ispira avvenne a Marcellina) un gruppo di ragazzi compie uno stupro collettivo di cui sono vittime due autostoppiste tedesche. Una delle due muore e viene scaricata in un laghetto come immondizia. Al crimine partecipano un adulto e, come complice, un anziano. Calato in un clima notturno di noir campestre in bilico sull'horror, è un film di denuncia che lascia fuori campo la dimensione sessuale, tranne che in una scena, ma è indebolito da goffi ritorni all'indietro sull'ambiguo personaggio di Raniero, il più gentile del gruppo e forse il peggiore (...).
Autore critica:
Fonte critica Il Morandini - Dizionario dei film, Zanichelli
Critica 2: Ragazzi fuori? No, ragazzi vuoti. Questa volta Marco Risi tiene le distanze, non entra in confidenza con i suoi giovani protagonisti, non capisce, anzi ci dice che c'è poco da capire: la violenza è gratuita, espressione del nulla di una generazione allo sbando, pura bestialità rognosa e ringhiante. Brutti, sporchi e cattivi, dunque, i ragazzi del Branco: chissà se Risi si è chiesto quale grado di parentela ci sia tra Raniero e i suoi amici stupratori del sabato sera in questo suo ultimo film e i Ragazzi fuori di cui ha raccontato altra volta i casi. Perché, tutto sommato, la questione di un film come Il branco è proprio qui, nella mancata continuità di un rapporto chiaro e semplice tra un regista e i suoi personaggi.
Ci si chiede infatti dove siano finite le mille buone ragioni che avevano fatto dei ragazzi di Palermo dei Ragazzi fuori e che, ora ignorate e messe a tacere, fanno di questi ragazzi un Branco assassino. Forse sono rimaste in tasca ad Aurelio Grimaldi, e Marco Risi non è riuscito a trovarle nelle pagine di Andrea Carraro, dal cui omonimo libro (singolare esempio di romanzo-parassita, ispirato ad uno dei dodici episodi di stupro raccontati da Tina Lagostena Bassi nel suo “L'avvocato delle donne”) ha tratto ispirazione per questo suo nuovo film-verità. Non che ci siano buone ragioni, sia chiaro, nella storia di questi sbandati ragazzi dell'entroterra romano che un sabato sera, mentre il paese è in festa nel giorno del patrono, si trastullano violentando a turno due autostoppiste tedesche rapite e portate di forza nella squallida baracca di uno sfasciacarrozze. La questione, però, riguarda l'approccio di Risi alla vicenda raccontata, che, in questo caso, non si sforza neanche di andare oltre l'orrore di un atto brutale e abbrutente, fermandosi all'effetto orripilante e alla semplice condanna.
Non basta, insomma, dire che il film lavora sulle dinamiche di gruppo aberranti, sull'appiattimento che il branco opera sul singolo e sulle sue buone potenzialità, annullandolo nella devianza della violenza. Le ragioni di un triste fatto come quello raccontato nel film sono ben altre e Risi non le sfiora neanche. Il distacco e la sufficienza con cui l'autore tratta il personaggio di Raniero è in questo senso sintomatico: Risi ne fa un ragazzotto figlio di mamma, che piange quando il padre gli dà del buono a nulla, aspetta la chiamata nei Carabinieri, bamboleggia con la fidanzata, sogna di lasciare il paese, non sa andare a donne e, per la sua debolezza, rischia di essere emarginato dal gruppo. Su questo perdente senza qualità il film monta la sua struttura tematica senza però articolarla in profondità. Sicché è lui che cerca di risparmiare lo stupro ad una delle due ragazze, ma non evita di sottolineare morbose motivazioni, sino al laconico giudizio della tedeschina che gli dice: “Gli altri sono delle bestie, tu sei solo un verme!”. Ed ha ragione, la ragazza, perché Raniero, al quale pure Risi e Carraro vorrebbero affidare un doppiofondo prolifico di risvolti umani e sociali, resta una sagoma senza nerbo. Il film non riesce minimamente ad approfondire il suo rapporto col gruppo, accennando in un primo momento al fatto che, in realtà, il primo ad essere "violentato" dal branco è proprio lui, ma poi schiacciandolo sotto la responsabilità di aver suggerito agli altri l'idea di invitare tutto il paese alla "festa" per una botta a pagamento.
Sicché il finale - col suo delirio madonnaro, le memorie religiose d'infanzia, la commozione, la confusione... crolla addosso a questo misero ragazzotto, senza accrescerne di un grammo il peso narrativo. E Risi dimostra di fare cinema puramente formale, girato anche bene - ché Il branco, se é per questo, ha forza e sa toccare i nervi, soprattutto del pubblico femminile (...).
Il massacro del Circeo
IO POSSO ANDARE AVANTI ORE A RIPORTARE STUPRI E VIOLENZE DI DONNE CHE SOLO PERCHE TALI.. SONO STATE STRUPRATE E UCCISE!!!
[QUOTE=Malcom1975;836001]Ma se una mi slingua, si lascia tirar fuori le tette le dal reggiseno e cicciarle, fi f
Se durante un rapporto sessuale consensuale una ragazza rifiuta in modo chiaro, anche implicito, la penetrazione vaginale non compie nessuna violenza o atto illecito, a meno che si esprima con atti effettivamente violenti sproporzionati rispetto alla circostanza (si presume per difendersi da eventuali costrizioni sessuali imposte con la violenza o la minaccia, cioè da possibili stupri).
Ha espresso solo la sua volontà per uno specifico atto sessuale.
[QUOTE=moana;836054]Regia di Jonathan Kaplan. Con Jodie Foster, Kelly McGillis, Carmen Argenziano.
Drammatico , colore, 110 min. 1988
Ispirato a un fatto autentico avvenuto in un bar di New Bedgord, Massachusetts, nel 1983 (1).
Un film denuncia dalla costruzione esemplare (2), spietato nel ritrarre la desolazione di una certa provincia americana.
Intelligentemente la protagonista non
Non sono d'accordo, io penso che per rispetto nei miei confronti una donna non dovrebbe andare con me oltre un certo limite se non vuole fare sesso. Specialmente se non la conosco bene.
Io ad essere eccessivamante provocato e poio mandato in bianco senza nemmeno una masturbzione mi sento molestato. Qualche volta tollero ma poi arriva il cazziatone...
fammi capire... tu vedi una che ti piace (povera lei!!) lei ti vede, ti sorride: tu ti avvicni e la inviti a ballare (mettiamo che siete in disco)... bevi tu che beve lei (e lei non regge il vino!).. tu la abbracci, lei ti lascia fare per un po'.. tu la inizi a baciare sul coll o e poi sulla bocca..e lei non dice nulla.. tu infili la mano sotto la gonna o sotto la maglietta e li ti ferma piano con la sua mano.. ma tu continui e lei ti dice No... tu che fai!???
LA STUPRI perchè ti ha STUZZICATO I TESTICOLI E QUELLA TESTA DI CAZZO CHE HAI??? (nel solo senso fallico della parola!)
UNA PUò ANCHE VENIRTI SOTTO IL NASO NUDA E FARTELA ANNUSARE SE VUOLE... MA SEI TU CHE DEVI COMUNQUE AVERE QUL MINIMO DI "INTELLIGENZA" (SAI COS'è???) DI CAPIRE CHE NON DEVI..APPROFITTARNE!!!!
Lo stupro (o violenza sessuale o violenza carnale) è, secondo la definizione del codice penale italiano[1], la costrizione mediante violenza o minaccia a compiere o subire atti sessuali.
Lo stupro è generalmente considerato uno dei più seri crimini a sfondo sessuale e può essere molto difficile da perseguire.
Lo stupro di Edgar DegasIndice [nascondi]
1 Definizione
2 Storia
3 Effetti dello stupro
4 Leggi sulla violenza sessuale
5 Statistiche sullo stupro
5.1 Stati Uniti
5.2 Canada
5.3 Italia
6 Stupro negli animali
7 Note
8 Testi normativi
9 Voci correlate
10 Collegamenti esterni
Definizione [modifica]
Non c'è accordo sulla distinzione tra stupro e altre forme di violenza che coinvolgano gli organi sessuali di uno o di entrambi i coinvolti. Alcuni codici considerano esplicitamente stupro tutti i tipi di attività sessuale forzata, mentre in altri, solo quegli atti che coinvolgono in una coppia, il pene e la vagina. Altri ancora restringono il campo a quelle situazioni in cui è l'uomo a forzare una donna. Altre violenze che coinvolgano gli organi sessuali in vario modo possono essere raggruppati sotto il nome di reati a sfondo sessuale. In alcune giurisdizioni, lo stupro può essere commesso utilizzando oggetti, piuttosto che proprie parti del corpo, contro gli organi sessuali del proprio obiettivo.
Il caso tipico dello stupratore è quello rappresentato dall'uomo che stupra una donna. Gli uomini che stuprano donne sono più delle donne che stuprano uomini. Le donne stupratrici sono statisticamente più difficilmente messe sotto processo, così come sono molto rare le ricerche su forme di stupro diverse da quelle del tipo uomo-donna.
Il ratto di Polissena (1866) di Pio FediLe donne subiscono violenza in tutte le fasi del loro ciclo di vita. La violenza sessuale viene perpetrata sulle donne dalla prima infanzia all’età anziana. Durante la prima e la seconda infanzia le bambine possono essere vittime di pedofilia messa in atto da soggetti diversi compresi i padri (incesto). Durante l’adolescenza e l’età adulta le donne non cessano di essere stuprate; anzi molte ragazze vengono colpite dal cosiddetto date rape una forma di violenza che avviene durante il corteggiamento. Il date rape indica proprio lo stupro che viene subito dalle donne al primo appuntamento con un uomo. In quella circostanza può accadere che l’uomo interpreta la disponibilità ad incontrarsi come disponibilità sessuale e quando si rende conto che le cose non necessariamente coincidono utilizza la forza per accedere sessualmente alla donna. Altre donne nell'età adulta vengono colpite da forme di violenza sessuale sia interne (come nel caso dei mariti che usano costringono le mogli ad avere rapporti sessuali) che esterne alla famiglia. ). Dalle violenze sessuali non vengono risparmiate neanche le donne anziane. Si sfata così l’idea secondo cui le vittime di violenza sessuale sono le donne giovani o adulte. Gli ambiti in cui si consumano le violenze sessuali sono molteplici. Uno degli ambiti in cui più frequentemente si consumano le violenze sessuali è la famiglia, che spesso viene perpetrata all'interno di un più ampio contesto di violenza domestica. La violenza sessuale all'interno della famiglia nucleare può essere vissuta all'interno di una relazione incestuosa (padri sui figlie/o figlie, fratelli su fratelli e/o sorelle, e in rari casi madri sui figli, o all'interno del rapporto di coppia tra i coniugi. La stupro tra coniugi infatti è la forma di violenza che viene meno denunciata dalle donne rispetto a quella commessa da estranei. Generalmente la violenza sessuale si consuma all’interno delle pareti domestiche tra marito e moglie quando ormai la relazione è abbastanza logorata, e quindi, si verifica all’interno di un contesto in cui sono presenti già altre forme di violenza (verbale, fisica, psicologica). Estendendo il grado di parentela la violenza sessuale viene agita anche da zii, nonni, cugini. Un'altro ambiente in cui si consuma la violenza sessuale è l’ambiente di lavoro, infatti colleghi e datori di lavoro rientrano tra gli autori dei crimini di violenza sessuale. A questi ambienti già citati vanno aggiunte le situazioni di guerra in cui da sempre abusare delle donne in guerra era considerata una ricompensa dei soldati, la vita carceraria non esente da questo tipo di violenze e infine la strada o i luoghi pubblici. La violenza sessuale è un crimine che può essere compiuto da singoli o da gruppi (cosiddetto stupro di gruppo).
Storia [modifica]
Il termine latino per l'atto di stupro è raptus. Il concetto di stupro apparve per la prima volta nei testi religiosi. Nell'antichità e fino al medioevo lo stupro venne considerato in molte culture un reato minore contro donne o ragazze perché queste erano trattate come proprietà dell'uomo. Quindi la pena era in genere una multa da pagare al padre o al marito della vittima. Questa posizione fu più tardi sostituita in molte culture dal concetto che la donna, come pure il suo marito, dovevano prendere i soldi della multa egualmente.
Nel corso delle guerre lo stupro è stato sempre presente ed è anche menzionato nella Bibbia. Nell'antica Grecia, nell'impero persiano e nell'antica Roma le truppe stupravano le donne e i ragazzi nelle città conquistate. Lo stupro in guerra fu proibito dai codici militari di Riccardo II e di Enrico V d'Inghilterra (nel 1385 e 1419 rispettivamente). Queste leggi furono adottate per condannare e giustiziare gli stupratori della guerra dei cent'anni (1337 - 1453).
Dagli anni settanta ci sono stati molti processi per stupro e tale reato è diventato in molte parti del mondo un crimine contro la persona anziché contro la moralità. Questo cambiamento è dovuto al movimento femminista. In diversi Stati il movimento di liberazione delle donne creò i primi centri per vittime degli stupri. Questo movimento fu guidato dell'Organizzazione Nazionale per le Donne (NOW)[2]. Uno dei primi centri per le vittime della stupro il Washington Rape Crisis Center[3] venne aperto nel 1972. Fu costruito per capire gli effetti dello stupro sulle vittime.
Negli USA lo stupro maritale divenne reato per la prima volta in Sud Dakota nel 1975. Il 5 luglio 1993 lo stupro maritale divenne reato in tutti i 50 stati. Il Rape and Incest National Network (RAINN)[4] fu fondato nel 1994 da un gruppo di persone tra cui Scott Berkowitz e la musicista Tori Amos. Negli USA il RAINN operò attivamente.
Il 23 settembre 1998 il Tribunale Internazionale Criminale per il Rwanda dell'ONU stabilì che la violenza sessuale era un crimine di guerra. Ad oggi lo stupro è in tutti gli Stati del mondo proibito, anche in guerra, e si stanno facendo seri sforzi per combatterlo.
Effetti dello stupro [modifica]
Dopo aver subito uno stupro, è comune per le donne fare esperienza di emozioni intense e spesso impreviste, e possono trovare difficile convivere con il ricordo dell'evento. Le donne possono essere state duramente traumatizzate dalla violenza e possono avere difficoltà a ritornare come prima dello stupro, con perdita di concentrazione e cambio improvviso delle abitudini alimentari e legate al sonno, per esempio. Nei mesi immediatamente successivi alla violenza questi problemi possono essere più duri e portare la vittima a non rivelare il proprio problema agli amici o alla famiglia, o cercare l'aiuto medico o della polizia, portando a situazioni di stress acuto. I sintomi sono:
essere annebbiati o distaccati, come in un sogno, o sentire che il mondo è strano e irreale
difficoltà a ricordare importanti parti della violenza
rivivere la violenza attraverso ripetuti pensieri, ricordi o incubi
rimozione di cose – luoghi, pensieri, sensazioni- che ricordino alla vittima la violenza
ansia (difficoltà a dormire, a concentrarsi, etc).
incapacità di relazionarsi in modo normale con il proprio partner attuale,e se la violenza è stata rimossa parzialmente o totalmente perché subita nella prima infanzia,si possono creare stress localizzati causati dalla memoria cellulare.
Si parla di seconda vittimizzazione o rivittimizzazione quando gli interrogatori in sede giudiziaria e le attività anamnestiche del personale medico, condotti con poco tatto, costringono la persona offesa a rivivere il dolore dello stupro e a subire così una "seconda violenza".
In Italia circa 20 anni fa sono nati numerosi Centri antiviolenza e Case delle donne finalizzate ad accogliere le donne e aiutarle a superare il trauma subito.
Leggi sulla violenza sessuale [modifica]
In Italia la violenza sessuale è punita con la reclusione da 5 a 10 anni. La reclusione è da 6 a 12 anni se la violenza è commessa:
nei confronti di una persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricati di servizi pubblici;
su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
Rientra nella fattispecie descritta anche l'indurre taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica di questo o traendolo in inganno. Un'altra aggravante per la violenza sessuale è l'aver commesso il fatto in gruppo (violenza sessuale di gruppo, articolo 609octies): i coautori sono puniti con la reclusione da 6 a 12 anni. Se la violenza sessuale è commessa su minori di anni dieci la pena è la reclusione da 7 a 14 anni.
Gli artt. 609-bis e seguenti del codice penale italiano puniscono non solo lo stupro - inteso come congiunzione carnale non consensuale - ma più in generale qualsiasi limitazione dell'autodeterminazione sessuale della persona offesa. La giurisprudenza della Cassazione ha interpretato questo concetto in modo via via più estensivo[5].
Statistiche sullo stupro [modifica]
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Stati Uniti [modifica]
Ogni 4 minuti, in media, una persona è aggredita sessualmente[6];
Una persona su sei in America è stata vittima di stupri, tentati stupri, o molestie sessuali e il 10% sono uomini;
Nel 2003-2004 ci sono stati 408.740 stupri e tentati stupri, una media di 204.370 per anno;
Circa il 44% delle vittime sono minori di 18 anni e l'80% minori di 30 anni;
Dal 1993 gli stupri sono aumentati di più del 64%;
Si ritiene che circa il 58% degli stupri non venga denunciato.
Canada [modifica]
I 2/3 delle donne hanno subito stupri, tentati stupri, o molestie sessuali.
Italia [modifica]
Un po' più dell'1,5% delle donne ha denunciato di avere subito stupro o tentato stupro[citazione necessaria].
Note [modifica]
^ Articolo 609 bis del Codice Penale italiano: « Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento dei fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. »
(Articolo aggiunto dell'art. 3, L. 15 febbraio 1996, n. 66)
Art. 609 bis Violenza sessuale
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita', costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o psichica della persona offesa al momento dei fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in misura non eccedente i due terzi. Articolo aggiunto dell'art. 3, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
[modifica] Art. 609 ter Circostanze aggravanti
La pena e' della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi: 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualita' di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della liberta' personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. La pena e' della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto e' commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci. Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
[modifica] Art. 609 quater Atti sessuali con minorenne
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta' tra i soggetti non e' superiore a tre anni. Nei casi di minore gravita' le pena e' diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
[modifica] Art. 609 quinquies Corruzione di minorenne
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
[modifica] Art. 609 sexies Ignoranza dell'eta' della persona
Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonche' nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non puo' invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'eta' della persona offesa. Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
[modifica] Art. 609-septies Querela di parte
I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. La querela proposta e' irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio: 1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis e' commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici; 2) se il fatto e' commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia; 3) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; 5) se il fatto e' commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma. Articolo aggiunto dall'art. 8, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
[modifica] Art. 609 octies Violenza sessuale di gruppo
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di piu' persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e' punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena e' aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter. La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112. Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
[modifica] Art. 609 nonies Pene accessorie ed altri effetti penali
La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta: 1) la perdita della potesta' del genitore, quando la qualita' di genitore e' elemento costitutivo del reato; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa. Articolo aggiunto dall'art. 10, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
[modifica] Art. 609-decies Comunicazione al tribunale per i minorenni
Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da' notizia al tribunale per i minorenni. Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza effettiva e psicologica della persona offesa minorenne e' assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorita' giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenne e' assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresi' l'autorita' giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento. Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 15 febbraio 1996, n. 66
le associazioni dei maschi insorgono: uomini discriminati Sesso con una donna ubriaca? E' stupro Nuove norme nel codice penale britannico per contrastare il fenomeno delle violenze su persone non consenzienti STRUMENTIVERSIONE STAMPABILEI PIU' LETTIINVIA QUESTO ARTICOLO
LONDRA (Gran Bretagna) - In Gran Bretagna il sesso con una donna ubriaca sarà considerato automaticamente stupro. Lo prevede una modifica del codice penale, messa a punto dal governo Blair nella speranza di fronteggiare una piaga crescente. Finora soltanto un caso su venti termina con la condanna dello stupratore e il fatto che la donna abbia alzato il gomito diventa spesso in tribunale un'attenuante.
I TEST DEL SANGUE - Nel prossimo futuro la musica dovrebbe cambiare totalmente: una donna in preda all'alcol sarà giudicata a tutti gli effetti incapace di intendere e volere. Quando una donna denuncerà una violenza sessuale la polizia dovrà procedere subito ad un test del sangue e delle urine. Se il tasso alcolico risulterà elevato l'uomo tirato in ballo non potrà più difendersi con la scusa di averlo fatto con lei consenziente e sarà automaticamente messo sotto inchiesta per stupro.
LE STATISTICHE - Con la modifica del codice penale il ministero degli Interni punta palesemente a scoraggiare il più possibile rapporti intimi con donne che abbiano bevuto troppo. Secondo le statistiche disponibili la stragrande maggioranza delle donne che nel Regno Unito si rivolgono alla polizia per uno stupro raccontano di aver subito la violenza dopo abbondanti libagioni. Grazie ai test del sangue e delle urine gli esperti si dicono in grado di stabilire che cosa una donna abbia ingurgitato di alcolico fino a tre giorni prima.
PARERI DISCORDANTI - Non tutti sono d'accordo con la novità in arrivo. George McAlylay, presidente di un movimenti in difesa dei maschi, Uk Men's Movement, prevede che non funzionerà: «Come si accerterà quando una donna ha perso il potere di autodeterminazione? Si introduce anche una discriminazione. Un uomo che beve rimane responsabile delle proprie azioni, una donna no».
Sono definiti violenti tutti gli atti sessuali compiuti da una o più persone su un’altra persona, contro la sua volontà o in tutti i casi in cui la persona abusata non è consapevole della situazione.
Compie reato di violenza sessuale "chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali" e la legge N.66 "Norme contro la violenza sessuale" identifica il reato di violenza sessuale come delitto contro la persona.
Il codice penale Italiano distingue tra la violenza carnale e gli atti di libidine violenti, dove con questi ultimi intendiamo l’eccitazione mediante contatto fisico con parti del corpo della vittima e non penetrazione.
Un atto sessuale è considerato abuso se avviene usando la violenza, la minaccia, l’inganno, su persone con meno di anni 14, su un minore di anni 16 affidato a chi compie l’atto, su persona incapace di comprendere la situazione a causa di deficit psichici e fisici.
L’abuso è una manifestazione di forza con cui l’aggressore cerca di dimostrare a sé stesso o agli altri il proprio potere.
In genere l’abusatore è una persona che si sente sessualmente rifiutato e che manifesta odio e disprezzo verso le sue vittime; con l’abuso prova l’eccitazione della vendetta e della sua affermazione personale.
La violenza sessuale può essere consumata anche su minori, ed in questo caso ci troviamo davanti alla pedofilia, punita dal Codice Penale Italiano che condanna atti di natura sessuale su minori di 14 anni o su minori di 16 quando essi siano sotto la tutela di chi compie gli atti.
I soggetti a maggior rischio di violenza sessuale sono le donne ed i minori, e la vittima non ha nessuna responsabilità per gli atti subiti; la violenza può infatti avvenire in ogni luogo, e l’abusatore può essere chiunque.
Sono molti gli stereotipi relativi alla violenza sessuale e contro questi è necessario ricordare che qualunque atto compiuto contro la volontà è violenza.
Non è possibile giustificare una violenza per la mancata resistenza;occorre infatti il desiderio da parte della donna.
Lo stupro non nasce da un desiderio erotico ma affonda le sue radici nella volontà di annientamento fisico e psicologico della vittima.
Tra le varie tipologie di violenza sessuale rientrano le molestie sessuali,lo stupro, lo stupro di gruppo, lo stupro di guerra.
Le conseguenze psicologiche della vittima sono drammatiche e spesso, soprattutto se ai danni di un minore, capaci di compromettere il normale sviluppo, portando ad atti estremi, a disturbi psichiatrici, a disturbi dell’affettività e della sessualità, al suicidio.
L’abuso è un gravissimo fattore di vulnerabilità e tacerlo o ignorarlo non può che aggravare la situazione.
Chiedere l’aiuto delle persone care e di un esperto mi sembra fondamentale.
La vittima spesso si autocolpevolizza, l’ equilibrio emotivo-relazionale è compromesso, manifestando uno stato confusionale, angoscia, apatia, rabbia; il desiderio di annientamento porta allo sviluppo di disturbi alimentari, disturbi da stress post traumatico, comportamenti autolesionisti.
Serie sono anche le conseguenze fisiche ed i rischi di malattie sessualmente trasmesse come l’HIV, aborto spontaneo, gravidanze indesiderate.
Spesso la vittima si vergogna, e per questo tace; la vergogna però si insinua sulla falsa credenza che la vittima possa avere delle responsabilità o che in parte anche lei abbia fatto qualcosa di sbagliato, o che l’atto subito la renda sbagliata.
In tempi non lontani anche in ambito giuridico questa falsa credenza trovava consenso, con trattamento della vittima inadeguato, e poco sensibile.
Oggi diventa allora importante aiutare la vittima a comprendere che non ha nessuna responsabilità sulle condotte dell’aggressore e che deve denunciare, al fine di evitare la reiterazione su terzi.
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Una ricerca
Secondo una ricerca ISTAT del 2004, ogni giorno in Italia sette donne in media subiscono una violenza sessuale.
Questi dati potrebbero non essere la fedele fotografia della realtà, riferendosi esclusivamente ai casi denunciati, che sembrano costituire solo l’8% degli episodi di violenza sessuale.
Il 92% delle vittime, dunque, deciderebbe per vergogna o copertura del molestatore, di non denunciare la violenza subita.
Solo nell’8,6% dei casi la violenza sessuale viene praticata in un luogo pubblico.
Più spesso gli stupri avvengono nella propria abitazione (31,2%), in automobile (25,4%) o nella casa dell’aggressore (10%).
L’aggressore è quindi spesso una persona conosciuta dalla vittima, che può essere il marito o convivente (20,2% dei casi), un amico (23,8%), il fidanzato (17,4%), un conoscente (12,3%).
Solo il 3,5% dei violentatori non conosce la vittima dello stupro.
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Secondo i dati Istat, diffusi in questi giorni dal Corriere della Sera, la maggioranza delle violenze avviene in casa e solo il 10% degli stupri è attribuibile a stranieri; il 69% delle violenze sessuali sono opera di partner, mariti o fidanzati, soltanto il 6% dovuto a estranei.
I dati disconfermano l’immagine del rischio stupro per strada a carico di stranieri.
In Italia 6 milioni 743 mila donne dai 16 ai 70 anni hanno subito violenze, di cui un milione e 150 mila nel 2006.
1.400.000 ragazze ha subito violenza sessuale prima dei 16 anni.
In Europa il 12-15% delle donne subisce quotidianamente violenze domestiche che rappresentano la prima causa di morte tra i 16 e i 44 anni, ancora prima di cancro, guerre e incidenti.
PRECISO CHE IL MIO NON è UN "ACCANIMENTO" PERSONALE.. MA la rabbia di una DONNA che legge ancora di ste CAZZATE ai TEMPI VOSTRI!!!!
[QUOTE=Malcom1975;836601]
Cerca il codice penale e vediti gli articoli 609, 609 bis, ter,queter,quinqueis,sexies, septis,octis e novis!!! Magari li trovo e li posto!
Diciamo che per il codice penale
Non sono d'accordo: per me vale il principio dell'inicdente stradale: se io mi ubrico e mi metto alla guida e provoco un incidente, ne sono responsabile perchè secondo i giudici mi sono ubricato volontariamente e spevo le conseguenze che ciò comportava.
Lo stesso dovrebbe valere anche per lo stupro.
Poi secondo se anche si volesse far passare la linea britannica, se lo stupratore è ubrieco anch'esso, allora non dovrebbe essere punibile per lo stesso motivo per il quel lei non è conseziente!
Quindi hanno ragione le associazioni maschiliste a parlare di discriminazione sessuale.
In quel caso non cè ancor problema, perchè mi ferma in tempo, ma se andiamo oltre le sfilo le mutande e mentre sono con il mio glande a 2mm dalle sue lebbra vaginali dice no allora diventa molestia nei mie confronti perchè doveva fermasi prima per rispetto nei miei confronti....
Per quanto riportato in grassetto stimolarmi oltre una certa misura e poi non darmlela e un attività forzata psicologicamante nei mie confronti quindi molestia sessuale!Citazione:
Originariamente Scritto da Moana
Vale il discorso del grassetto precedente!Citazione:
Art. 609 bis Violenza sessuale
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita', costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o psichica della persona offesa al momento dei fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in misura non eccedente i due terzi. Articolo aggiunto dell'art. 3, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Questo lo abrogherei perchè alcune dimostrano più anni di quelli che hanno. E poi se una mi mostra un documento falso? Ammesso che glilo possa chidere visto che la legge sulla privacy me lo proibisce!Citazione:
[modifica] Art. 609 sexies Ignoranza dell'eta' della persona
Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonche' nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non puo' invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'eta' della persona offesa. Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Le cifre che tu citi sono semplici sondaggi molto soggettive (mi riferisco alle donne che riferiscono di aver subito violenza o tentata violenza) quindi soggette alla libera interpretazione del'intervistando. Non credo che che il numero degli stupri siano così alti.
Ti consiglio di chidere dati alla Associazione Padri Separati la quale sostiene basandosi su dati della Magistratura che la stragrande maggioranza delle accuse di stupro sono false e la maggior parte dei processi fnisce con l'assoluzione definitiva.
Spesso si abusa della legge sulla violenza sessuale per ottenere la'affido di minori e vendicarsi di ex partner e ox capi al lavoro o ex entrambe le cose....
Poi sul fatto che le donne e i minori spesso non denucnuno per paura e che la maggior parte degli episodi di violenza si cosuma tra le mura domestiche a scuola o la lavoro non discuto...purtroppo è tutto vero.
Comunque io volevo solo sottolineare che anche la donna fà violanza all'uomo e che questa legge và corretta perchè difettosa.
L'importante è che la eventuale violenza (morale in questo caso) di una donna non possa consistere nella sua mera volontà dichiarata al proprio partner, in modo esplicito od implicito, di non essere favorevole ad uno specifico atto sessuale (cioè non caratterizzata da atti fisici violenti o reali minacce, per esempio), a prescindere dal momento in cui la donna esprime tale volontà (prima, durante o dopo l'attività sessuale di un certo tipo con il partner medesimo).
Esistono ragazze (ne conosco qualcuna) con le quali rischieresti seriamente di fare una figuraccia in pubblico e di subire reazioni poco piacevoli da parte loro (sarebbe comunque legittima difesa), se tentassi di "punirle" in qualche modo, solo a causa di eventuali "provocazioni", magari pure, e spesso, involontarie, e quindi di tentativi di imporre specifici atti sessuali a loro o comunque di muovere atti violenti nei loro confronti.
L'eventuale provocazione di una donna costituisce parte integrante del "gioco delle parti", e non può nè dovrebbe costituire una giustificazione (nè legale, nè tantomeno morale) per il compimento di atti coercitivi sulla donna stessa, anche e sopratutto di tipo sessuale.
[QUOTE=moana;767511]Mi rifaccio agli ultimi episodi di violenza di questi giorni:
"Non voleva il festino a luci rosse. Meredith uccisa, si era ribellata
E' stata uccisa perch
beh da uno che si iscrive al forum giusto per fare un po' di spamming cosa t'aspetti?
che almeno eviti di sparar cazz...:mumble: