Apprendistato, dubbi

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  • Luke
    Opinionista
    • 03/10/06
    • 4

    #1

    Apprendistato, dubbi

    Ciao a tutti, volevo sapere se potevate levarmi qualche dubbio. Io ho un contratto di apprendistato ( di 2 anni ), volevo sapere se avevo diritto a :
    1_ tredicesima e quattordicesima
    2_liquidazione in caso di scioglimento del contratto prima dei 2 anni
    Grazie!
  • LaVale
    Opinionista
    • 16/02/06
    • 108

    #2
    Se per apprendistato intendi un contratto a tempo determinato di introduzione al lavoro ti spettano 13 mensilità (credo però che dipenda dal settore, forse per alcuni contratti può esserci anche la 14° mensilità, cmq ne dubito!). Il TFR ti spetta in maniera regolare. Credo però che il contratto di introduzione al lavoro possa avere una durata massima di 18 mesi e non ha la possibilità di essere replicato. Ciò significa:
    -VANTAGGIO: può evolversi solo in un contratto a tempo indeterminato
    -SVANTAGGIO: se l'azienda si rende conto che questo tipo di contratto gli risulta troppo costoso o la situazione di mercato non gli consente di fare investimenti importanti...allo scadere del contratto ti manda tanti saluti...
    Spero che le mie poche conoscenze della spazzatura che sta dietro ai contratti a progetto/ tempo determinato/ecc ecc possano esserti utili.
    In bocca al lupo

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    • fireinside
      ter
      • 31/07/06
      • 2029

      #3
      allora ti posso dire che il recente decreto legge 276\03 attuativo della legge "biagi" ha introdotto 3 tipi di apprendistato...ma non ancora in vigore
      rimane tutt'ora in vigore il precedente contratto di apprendistato che ha una causa mista:lavoro e apprendimento del lavoro stesso.
      ora ti riporto meglio:
      questa è la disciplina generale attualmente in vigore
      Art. 16.
      (Apprendistato)

      1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.

      2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive trovano applicazione alla condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonchè l'impegno formativo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere. Il predetto decreto definisce altresì i termini e le modalità per la certificazione dell'attività formativa svolta.

      3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonchè entità, modalità e termini di concessione di tali benefìci nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1.

      4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.

      5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonchè di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività dell'addestramento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.

      6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici.

      7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno
      da questo si desume che hai diritto al trattamento economico come tutti i lavoratori.
      circa la liquidazione
      legge 297\82
      Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.
      Articolo 1

      L'articolo 2120 del codice civile è sostituito dal seguente:
      " Art. 2120 - (Disciplina del trattamento di fine rapporto). - In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto
      H E R E T Z Y I S R A E L

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