[QUOTE=The Evil Twin;762792]Ci mancherebbe, la coerenza
Il papa chiede "l'obiezione di coscienza" ai farmacisti sull'aborto.
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1° io Falco farmacista , ho risposto prima che proprio per non fare terzi gradi o per turbare sensibilità altrui direi solo che non tengo il farmaco e richiederlo mi ci voglio troppi giorni se poi il cliente rompe troppo i coglioni allora lo caccerei in malo modo come ho detto su .Originariamente Scritto da Vega Visualizza MessaggioAppunto, ti "ballarò" sulla faccia!!!
Ma tu Falco-farmacista ti metti a fare il terzo grado al cliente sulla legittimità o meno del suo aborto?
L'aborto è anche un bisogno, anche se non ne puoi condividere i motivi.
Proprio perchè la farmacia non è ballarò o un pulpito, ma se non si rispetta la mia gestione si puo sempre andare in un altra farmacia .
E' poi quello che un mio caro amico oste rispondeva negli anni 80 a chi voleva fumare nel suo locale , a fumare si va fuori se non vi va andate pure alla trattoria piu avanti , si mangia bene si spende meno.
Il fatto che l 'aborto sia un bisogno è da valutare alla luce della 194 che dice:
quindi non tutti gli aborti sono un bisogno reale , spesso ci sono altre vie che i consultori per pigrizia o per incapacità non consigliano o non provano a far imboccare.Legge 194/78
Articolo 1.
Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.
Articolo 2.
I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405 , fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza: a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio; b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante; c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a); d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza. I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita. La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.
Articolo 3.
Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo. Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Articolo 4.
Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405 , o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.
Articolo 5.
Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie. Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.
Articolo 6.
L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
Articolo 7.
I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente. Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale. Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.
Articolo 8.
L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132 , il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie. Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, numero 817, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.
Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici. Il Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo: 1) la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente presso la stessa casa di cura; 2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione. Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura. Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due sopra fissati.
Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione. Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.
Articolo 9.
Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale. L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.
Articolo 10.
L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 . Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica. Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7 da medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione, sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sarà istituito il servizio sanitario nazionale.
IO poi da essere libero e pensante ho tutto il diritto di pensare che sia un omicidio.Last edited by falcopellegrino; 31-10-2007, 11:56.l 'importante
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Vedi quegli articoli non dicono che qualcuno viene a controllare sulla legittimità e veridicità delle affermazione della donna che chiede di abortire.
Anche laddove si parli della cosa, si informi sulle norme e tutele,che sia il prorpio medico, ginecologo o medico di un consultorio, la scelta dipende dalla donna. Se è no è no e la legge non vieta questa decisione. Non si va da un giudice per consentire o meno l'aborto.Pienamente funzionante e programmata in tecniche multiple
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palle lo dici poi ad un altro,Senti palle, scrivi piccolo perchè ci vedo e capisco l'italiano, non importa che me lo strombazzi a lettere cubitali!!!!
IO OBBIETTO.!
se il forum consente l'utilizzo di cambiare la dimensione del carattere allora se a me va di cambiarla la cambio
No no , per andare ad abortire non devi passare solo dal tuo medico di base ma anche da un consultorio e secondo lo spirito della 194 questo una volta che capisce che la tua è una situaizone solo anticontraccettiva potrebbe rimandarti dal medico 2 volte e non farti abortire per il raggiungimento del limite dei 90 gg.Originariamente Scritto da Vega Visualizza MessaggioVedi quegli articoli non dicono che qualcuno viene a controllare sulla legittimità e veridicità delle affermazione della donna che chiede di abortire.
Anche laddove si parli della cosa, si informi sulle norme e tutele,che sia il prorpio medico, ginecologo o medico di un consultorio, la scelta dipende dalla donna. Se è no è no e la legge non vieta questa decisione. Non si va da un giudice per consentire o meno l'aborto.
il fatto è che nn lo si fa perchè il piu delle volte si presentano o ragazzine di 16-17 anni terrorizzate o donne straniere , per lo piu prostitute e si viene ,"giustamente" (detto con le pinze) incontro alle loro povertà umane.
Di fatto è la sopressione di un essere vivente, o peggio, DI UN FIGLIO.
Comunque il discorso è che io farmacista , davanti alla richiesta di una RU posso non vendertela perchè non è un farmaco di vitale importanza cioè da cui dipende la tua vita ma posso limitarmi a consigliarti altre farmacie ed avrei già assolto ai miei doveri professionali.
Cioè basta che io dica:
Mi spiace sig.na non tengo il farmaco e la ns ditta non lo tratta ma puo trovare un altra farmacia in via verdi che forse l ha in dotazione
che io senza doverti spiegazioni ne altro sono già a posto con legge e coscienza .Last edited by falcopellegrino; 31-10-2007, 12:24.l 'importante
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[QUOTE=falcopellegrino;762854]
incontro alle loro povert[B]Come dicevo sempre alla mia ex moglie, mi rifiuto di guidare pi
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povertà umane?Originariamente Scritto da The Evil Twin Visualizza MessaggioSpiega, non è una bella scelta di termini.
mi chiedi di descriverti una panoramica davvero vasta ,evil.
comunque
non esiste solo la povertè intesa come mancanza di mezzi ma anche come infelicità , come solitudine, come malattia come violenza come sfruttamento come inadeguatezza , come errore ecc
la povertà umana è una cosa che tocca a tutti chi piu chi meno , chi prima chi poi
quando si è giovanissimi si puo sbagliare e certe volte a certi giovani va male e nel caso delle minorenni che vanno ad abortire perchè non hanno usato testa e responsabilità , siamo davanti ad una povertà umana che ad un certo punto si antepone alla libertà di nascere e venire al mondo perchè siamo davanti a persone già fatte ma non ancora adulte.
anche il ragazzo che passa i suoi sabati a bere o calarsi non è certo una persona ricca a livello umano caso mai la sua vita risulterà anche breve
cosi per la nigeriana che dopo una notte di prostituzione se ne va col pappone (IL PIU DELLE VOLTE marito o fidanzato violento ) , si ubriaca e concepisce un figlio che abortirà . Non è forse una povertà umana anche quella?
E cio che ancora rende questa povertà pesante non è che dietro a questo atto terribile di uccidere il proprio figlio c'è il rimorso e la voglia di lottare per un mondo in cui non ci siano piu aborti , ma ci si barrica dietro alla legge alla laicità e contro chi ti ricorda che
HAI UCCISO TUO FIGLIO, anzi
STIAMO UCCIDENDO I NS FIGLI
e nessuno chiede la testa di qualcuno ma solo che si lottiLast edited by falcopellegrino; 31-10-2007, 12:38.l 'importante
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Veramente basta andare anche solo dal proprio ginecologo\a il quale, come farebbe il consultorio, cerca di capire la situazione con un colloquio, dà delle informazioni, e lascia un foglio da presentare all'ospedale qualore la donna decidesse di abortire.Originariamente Scritto da falcopellegrino Visualizza Messaggiopalle lo dici poi ad un altro,
IO OBBIETTO.!
se il forum consente l'utilizzo di cambiare la dimensione del carattere allora se a me va di cambiarla la cambio
No no , per andare ad abortire non devi passare solo dal tuo medico di base ma anche da un consultorio e secondo lo spirito della 194 questo una volta che capisce che la tua è una situaizone solo anticontraccettiva potrebbe rimandarti dal medico 2 volte e non farti abortire per il raggiungimento del limite dei 90 gg.
il fatto è che nn lo si fa perchè il piu delle volte si presentano o ragazzine di 16-17 anni terrorizzate o donne straniere , per lo piu prostitute e si viene ,"giustamente" (detto con le pinze) incontro alle loro povertà umane.
Di fatto è la sopressione di un essere vivente, o peggio, DI UN FIGLIO.
Comunque il discorso è che io farmacista , davanti alla richiesta di una RU posso non vendertela perchè non è un farmaco di vitale importanza cioè da cui dipende la tua vita ma posso limitarmi a consigliarti altre farmacie ed avrei già assolto ai miei doveri professionali.
Cioè basta che io dica:
Mi spiace sig.na non tengo il farmaco e la ns ditta non lo tratta ma puo trovare un altra farmacia in via verdi che forse l ha in dotazione
che io senza doverti spiegazioni ne altro sono già a posto con legge e coscienza .
Spiega "situazione solo anticontraccettiva" per favore.Pienamente funzionante e programmata in tecniche multiple
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Scusa la domanda personale, ma tu a 16/17 anni non facevi sesso?Originariamente Scritto da falcopellegrino Visualizza Messaggiopovertà umane?
quando si è giovanissimi si puo sbagliare e certe volte a certi giovani va male e nel caso delle minorenni che vanno ad abortire perchè non hanno usato testa e responsabilità , siamo davanti ad una povertà umana che ad un certo punto si antepone alla libertà di nascere e venire al mondo perchè siamo davanti a persone già fatte ma non ancora adulte.
Nel caso non lo ricordassi esistono metodi contraccettivi che, seppu usati con "testa", possono non risultare efficaci. Un preservativo può rompersi, una pillola può non funzionare.
Se una bambina si ritrova incinta, di certo non sarò io (e non dovresti essere nemmeno tu) ad etichettarla come "povera". Porterà sicuramente il peso dell'aborto con se e trovo che sia sufficiente questo come "punizione", non servono moralismi datati per farle capire cos'ha fatto e di sicuro non serve obbligarla a crescere un figlio che non vuole.
Anche in questo caso ti chiedo, ma tu a 17/18 anni non ti sei mai divertito eccedendo con l'alcool, fumando una canna?Originariamente Scritto da falcopellegrino Visualizza Messaggioanche il ragazzo che passa i suoi sabati a bere o calarsi non è certo una persona ricca a livello umano caso mai la sua vita risulterà anche breve
Vita breve, dici, lasciami dubitare di questa affermazione un pò superficiale...
Quella è povertà e basta. Sfruttamento, fame, ti dicono nulla questi termini?Originariamente Scritto da falcopellegrino Visualizza Messaggiocosi per la nigeriana che dopo una notte di prostituzione se ne va col pappone (IL PIU DELLE VOLTE marito o fidanzato violento ) , si ubriaca e concepisce un figlio che abortirà . Non è forse una povertà umana anche quella?
Facile puntare il dito, come stai facendo tu. Meno facile è immaginare che razza di vita potrebbe avere il figlio di una prostituta, magari arrivata illegalmente in italia.
Chiedi che si lotti in qualcosa in cui credi tu. Personalmente trovo più giusto lottare affinchè i giudizi superficiali e moralisti cessino di esistere....ma è una battaglia persa.Originariamente Scritto da falcopellegrino Visualizza MessaggioE cio che ancora rende questa povertà pesante non è che dietro a questo atto terribile di uccidere il proprio figlio c'è il rimorso e la voglia di lottare per un mondo in cui non ci siano piu aborti , ma ci si barrica dietro alla legge alla laicità e contro chi ti ricorda che
HAI UCCISO TUO FIGLIO, anzi
STIAMO UCCIDENDO I NS FIGLI
e nessuno chiede la testa di qualcuno ma solo che si lotti[B]Come dicevo sempre alla mia ex moglie, mi rifiuto di guidare pi
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Quello di Falco non e' moralismo, Evil. Tutti quanti si prodigano per i diritti della donna. Ma di quelli del nascituro chi si preoccupa? Non e' anche quello di nascere un diritto? Bisogna prima essere iscritti all'anagrafe per esserne riconosciuti degni?amate i vostri nemici
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E' moralismo nel momento in cui non ti chiedi "perchè" e ti limiti a puntare il ditino. Nascosto, magari, dall'interesse per un feto di tre settimane.Originariamente Scritto da conogelato Visualizza MessaggioQuello di Falco non e' moralismo, Evil. Tutti quanti si prodigano per i diritti della donna. Ma di quelli del nascituro chi si preoccupa? Non e' anche quello di nascere un diritto? Bisogna prima essere iscritti all'anagrafe per esserne riconosciuti degni?
Proprio perchè, comuque, si hanno a cuore gli interessi delle persone (nate o non ancora nate) si dovrebbe anche prendere in considerazione il contesto in cui vengono fatte determinate scelte.
L'esempio che ha portato Falco è calzante in questo senso. Il figlio di una prostituta illegalmente immigrata che vita farà?[B]Come dicevo sempre alla mia ex moglie, mi rifiuto di guidare pi
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[QUOTE=conogelato;762917]Lo s[B]Come dicevo sempre alla mia ex moglie, mi rifiuto di guidare pi
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Ti abbiamo già risposto. Per chi non crede, esistono altre farmacie. Il diritto all'obiezione e' giusto.amate i vostri nemici
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