su questo non sono d'accordo. se dici che le cause di giustificazione eliminano l'illiceità di un fatto che altrimenti costituirebbe reato, non puoi contestualmente affermare che il fatto cui la causa di giustificazione si riferisce continua ad essere considerato dall'ordinamento reato.
Intanto che scrivevo anch'io vevo la sensazione di contraddirmi ma non avevo voglia di rifare il post ed il ragionamento daccapo.
Comunque se non sbaglio mi sembra che il C.P. (non cel'ho sott'occhio) dica che non è punibile colui che......ecc. quindi sembrerebbe proprio riferirsi ad una causa di esclusione della pena: in tal caso il reato rimane ma colui che l'ha commesso non è soggetto a sanzione perchè la legge ritiene giustificato il suo comportamento illecito.
le cause di giustificazione non sono cause di esclusione della punibilità, ma dell'antigiuridicità, cioè dell'essenza dell'illiceità.
Questo è vero se consideri l'illiceità della condotta un elemento costitutivo del reato, nel nostro sistema questo non è previsto, per cui le cause di giustificazione determinano la non punibilità per difetto di mens rea (elemento soggettivo del reato), la coscienza di agire in modo antigiuridico o il suo contrario non sono considerati elementi costitutivi o negativi del fatto reato.
"sopravvivenza biologica"?! e l'esercizio di un diritto?
Parlavo della legittima difesa e dello stato di necessità...
Per uscire da discussioni troppo tecniche io propongo di riflettere su qualcosa di più concreto.
Questa discussione è dedicata all'anarchia.
Siamo sicuri che veramente anarchia significhi l'abolizione di qualsiasi legge?
Davvero il pensiero anarchico ipotizza questo?
Già l'etimologia della parola pare significare qualcosa di diverso secondo me, infatti, tutte le parole italiane che contengono la terminazione archia non si riferiscono a leggi.
Il verbo greco da cui deriva "archia" indica più propriamente il governo, l'autorità, in tal senso anarchia non significherebbe assenza di leggi ma assenza di un'autorità, di un potere costituito.
Infatti, quando linguisticamente si fa riferimento alle leggi si usa la parola "nomia" ad es. anomia indica una situazione di mancanza o privazione di leggi.
Nel linguaggio comune poi anarchia è diventato sinonimo di caos, mancanza di regole in senso assolutamente negativo.
Moderatore Debate Square
"Era un mondo adulto, si sbagliava da professionisti"
- P. Conte -
[QUOTE=mat612000]Intanto che scrivevo anch'io vevo la sensazione di contraddirmi ma non avevo voglia di rifare il post ed il ragionamento daccapo.
Comunque se non sbaglio mi sembra che il C.P. (non cel'ho sott'occhio) dica che non
hai ragione: meglio uscire da discussioni troppo tecniche per evitare imbarazzanti strafalcioni...
Magari se oltre a correggere gli altri con fare saccente esprimi anche una tua opinione fai quacosa di più costruttivo e meno fastidioso...
Io ho scritto quello che ricordavo senza il manuale sott'occhio, visto che l'esame di diritto penale l'ho fatto qualche secolo fa.
Quale sarebbe lo strafalcione ch.mo prof?
Il senso del ragionmento mi sembra chiaro a parte i termini usati magari in modo non proprio accademico.
l'illiceità non è un elemento costitutivo del reato, ma la situazione di contrasto tra un fatto e l'ordinamento giuridico-penale. le cause di giustificazione non fanno venir meno l'elemento soggettivo del reato, senza il quale il fatto interessato da una causa di giustificazione non sarebbe di per sé reato e pertanto non richiederebbe l'intervento di una causa di giustificazione per cessare di esserlo. chiariamo una cosa: affinché un fatto possa essere qualificato come reato è necessario che esso soddisfi a due condizioni: che, da un lato, esso sia conforme alla figura astratta di un reato; che, d'altro lato, non intervenga una causa di giustificazione. come vedi l'intervento di una causa di giustificazione fa venir meno proprio il reato.
Questa è una definizione puramente nominalistica, infatti, non risponde alla elementare domanda: per quale motivo una causa di giustificazione esclude il reato?
Tu a questa domanda rispondi con una pura tautologia, (esclude il reato perchè il reato esiste quando non c'è una causa di giustificazione): l'oppio provoca il sonno "..quia est in eo virtus dormitiva...", io al contrario, ho provato a spiegare per quale motivo chi agisce per legittima difesa non è soggetto a pena.
Se permetti, penso che le distinzioni e le puntualizzazioni che tu fai sono basate su pure astrazioni dottrinarie, io ho semplicemente cercato di spiegarmi in modo un po' comprensibile e a tono con l'argomento della discussione, se questo ha urtato il tuo sistema di riferimenti astratti e dottrinari...bhe...non credo di avere fatto un gran danno: la c.d. scienza del diritto è la più arbitraria e labile delle scienze e dovrai farci il callo.
Uno studioso di filosofia del diritto (scusa se non ricordo chi) ha scritto: "la scienza del diritto è una scienza inutile: bastano alcune righe scritte dal legislatore e di colpo intere biblioteche giuridiche diventano carta straccia..."
il codice dice che non è punibile...ecc., ma se ben ricordi esso dedica alle cause di giustificazione e alle cause di esclusione della punibilità due titoli distinti. quindi ti consiglio di rifare daccapo un ragionamento la prossima volta che ti venga il sospetto che qualcosa non torni.
Io non capisco il senso di un intervento così acido quando io stesso ho ammesso che probabilmente il mio ragionamento non filava al 100%.
Comunque, per uscire dalla polemica personale che non giova a nessuno, io ho cercato di esporre in modo comprensibile un concetto molto semplice che è questo: perchè chi agisce in stato di necessità, per legittima difesa, in esecuzione d'un ordine o nell'esercizio d'un diritto ecc. è dichiarato "non punibile"?
Il presupposto è che questa persona abbia commesso un fatto costituente reato, o meglio, il reo ha provocato in senso naturalistico l'evento che la legge vuole impedire (diversamente la legge penale non se ne occuperebbe), di conseguenza, un fatto illecito (reato) è stato in ipotesi commesso.
In presenza di una causa di giustificazione la legge esclude la punibilià, secondo me (e anche secondo altri) difettando l'elemento psicologico del reato dal momento che chi commette un reato per legittima difesa non lo commette con l'intenzione di ledere i diritti della persona offesa ma per difendere la propria persona ed i propri beni.
Non a caso le cause di giustificazione sono inserite nel capo del C.P. che descrive l'elemento soggettivo del reato.
Non capisco cosa c'entrino con quello di cui si tratta la cause di esclusione della punibilità che nel C.P. si trovano (come tu puntualizzai) in altro titolo quali il vizio di mente, l'ubriachezza e l'età.
In tali casi, infatti, il reo non è punito per difetto d'imputabilità (capacità d'intendere e volere) non per difetto d'elemento soggettivo (dolo o colpa).
Se poi vuoi sostenere che nel caso delle cause di giustificazione la legge usa in modo improprio il termine "non punibilità"...accomodati...
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