Evvai con un grande classico delle discussioni forummistiche!

Me lo ha riportato in mente questa interessante sentenza della Corte di cassazione, che assolve gli amanti virtuali sine copula
Cosa ne pensate? Il tradimento è solo quello "consumato?

Me lo ha riportato in mente questa interessante sentenza della Corte di cassazione, che assolve gli amanti virtuali sine copula

RELAZIONE PLATONICA VIA WEB NON FA SCATTARE L'ADDEBITO" - Cass. 8929/2013
Valeria MAZZOTTA
La relazione platonica via web non comporta addebito della separazione, salvo sia di pubblico dominio e quindi leda l’onore e il decoro del coniuge tradito.
Nel caso di specie, la moglie aveva intrattenuto una relazione via internet, fatta di scambio di missive dal “tenore amoroso”, per oltre due anni, con un uomo che viveva in un'altra città.
Il marito chiede che le sia addebitata la colpa della separazione: il Tribunale accoglie la richiesta ma la decisione viene riformata in appello.
Ricorre in Cassazione il marito, ma senza soddisfazione: gli Ermellini, con la sentenza 8929/2013, affermano che l'addebito non può derivare dall'infatuazione di «un altro soggetto», peraltro non corrisposta, a meno che la relazione platonica «in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà», traducendosi, in un'offesa alla dignità e all'onore del coniuge.
Fondamentale per la Cassazione l'assenza di una prova di «congressi carnali» e il fatto che la storia non fosse venuta a conoscenza di terzi. Ma anche la distanza dei luoghi e l’assenza del reciproco coinvolgimento sentimentale.
La sentenza si diversifica rispetto ad altre con cui la Cassazione aveva affermato l'obbligo di lealtà, considerando rilevanti ai fini dell’addebito anche la semplice infatuazione o l'amore platonico nato in chat (sentenza n. 9287/1997) o l'adulterio "apparente" (sentenza n. 9742/1999).
Valeria MAZZOTTA
La relazione platonica via web non comporta addebito della separazione, salvo sia di pubblico dominio e quindi leda l’onore e il decoro del coniuge tradito.
Nel caso di specie, la moglie aveva intrattenuto una relazione via internet, fatta di scambio di missive dal “tenore amoroso”, per oltre due anni, con un uomo che viveva in un'altra città.
Il marito chiede che le sia addebitata la colpa della separazione: il Tribunale accoglie la richiesta ma la decisione viene riformata in appello.
Ricorre in Cassazione il marito, ma senza soddisfazione: gli Ermellini, con la sentenza 8929/2013, affermano che l'addebito non può derivare dall'infatuazione di «un altro soggetto», peraltro non corrisposta, a meno che la relazione platonica «in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà», traducendosi, in un'offesa alla dignità e all'onore del coniuge.
Fondamentale per la Cassazione l'assenza di una prova di «congressi carnali» e il fatto che la storia non fosse venuta a conoscenza di terzi. Ma anche la distanza dei luoghi e l’assenza del reciproco coinvolgimento sentimentale.
La sentenza si diversifica rispetto ad altre con cui la Cassazione aveva affermato l'obbligo di lealtà, considerando rilevanti ai fini dell’addebito anche la semplice infatuazione o l'amore platonico nato in chat (sentenza n. 9287/1997) o l'adulterio "apparente" (sentenza n. 9742/1999).

Allora erano semplici "amici di penna". Poi, se non ci si incontra dopo due anni, vuol dire che proprio c'è intenzione di non incontrarsi mai, sarà stata questa la motivazione...


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