oltretutto, se proprio volessimo addentrarci in aspetti che riguardano la filosofia del diritto, il problema del razzismo culturale implicito nella radice della norma è talmente evidente che la legislazione penale stessa di molti paesi occidentali concepisce l'attenuante dovuta alla cultura di provenienza;
se tu hai commesso un reato che non è tale nella tua cultura d'origine, non sei scusato per la tua ignoranza della legge; ma certamente cambia il grado di percezione della gravità del tuo comportamento, nella valutazione del tuo stato soggettivo;
ovviamente, l'apprezzamento del giudice è sempre rivolto al caso individuale; ma l'iscrizione di questo alla categoria culturale in questione è automatico, per via di appartenenza generale; non è che sull'imputato gravi l'onere di dimostrare la sua adesione a quei valori;
il che, tanto per chiarire, dimostra che una discriminazione presuntiva a carico del soggetto, in quanto parte di una categoria - ivi inclusa quella etno-culturale - è talmente fisiologica da essere parte essenziale della normazione, in via principale e generale, sia come attenuante, sia come aggravante, nel caso di categorie per le quali è lecita la presunzione di una maggior sensibilità e coscienza in relazione alla gravità del comportamento in questione.






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