embè ? chi ha detto il contrario ? è ovvio che per intervenire debba esserci una notizia di reato;
sei partito per una tangente che non c'entra nulla con la questione; se io ti do un pugno, non scatta un procedimento automatico se le lesioni sono lievi; ma tu mi puoi querelare; se non sei tu a querelarmi, nessuno si può sostituire a te;no, direi di no. esiste la distinzione tra "soggetto passivo" del reato e "soggetto danneggiato" dal reato. e non sono necessariamente la stessa cosa. il danno rileva come "fonte" di prova, stricto sensu, oppure nel caso di costituzione di parte civile, come parametro per liquidare il risarcimento in denaro.
no, questo non mi pare. esistono tanti "danni", ad esempio oltre a quello strettamente fisico c'è il danno "morale". se poi c'è un "pugno", quindi una lesione da "violenza privata", il criterio dirimente non è il danno e la sua quantificabilità, ma semplicemente che l'aggressione fisica rientri nei parametri di configurabilità del reato. se ci sono gli estremi, il p.m. riconosce l'esistenza "di un reato" e procede, se ve ne è necessità, ad ulteriori indagini, oppure procede direttamente al giudizio. ovviamente la presenza del p.g. sul luogo del reato costituisce elemento di prova.
ma se le lesioni sono gravi oltre la soglia stabilita, e il magistrato ne viene a conoscenza, magari perché ha denunciato la cosa un tuo famigliare, anche contro la tua volontà, il magistrato ha l'obbligo di aprire un fascicolo;
non stavo parlando di economia pecuniaria, ma amministrativa; pensavo che un cultore della materia lo capisse; cioè, le procure non possono essere incaricate di giudicare penalmente anche casi di lieve entità, se non sollecitate da querela di parte.ma non mi pare tanto economico trarre il rilievo "in denaro" del danno a parametro di imputabilità...