Il processo estinto non arriva ovviamente a sentenza definitiva, e l'imputato non potrà più essere processato per quello stesso reato, che di fatto è cancellato come nell'amnistia anche nel caso di sentenze NON DEFINITIVE già emesse.
, è sbagliata.L'amnistia estingue il reato a cui perciò non segue più l'azione penale per il semplice fatto che non esiste più il reato su cui farla.
L'estinzione del processo chiude solo quell'azione processuale, confemandone comunque le sentenze e lascia operativa l'azione penale, che perciò avvia un nuovo processo, tra l'altro il processo estinto è estinto, non si è tenuto, quindi non ci sono nemmeno due processi per uno stesso reato, allo stesso modo per cui nemmeno l'appello è un secondo processo per lo stesso reato, ciò in quanto l'accoglimento dell'appello annulla la sentenza di grado inferiore e annullara sta a dire che non è mai esistita, cosa per cui l'appello rimane l'unico processo valido in corso.
L'estinzione ha un meccanismo simile, solo che anzichè operare per gradi superiori opera allo stesso livello di giudizio.
Effetti dell'estinzione
Quando la fattispecie è perfezionata, l'estinzione opera di diritto: non deve, cioè, essere dichiarata appositamente dal giudice. Tuttavia, la norma prevede che la parte interessata all'estinzione la eccepisca prima di ogni altra difesa. Ciò fa pensare alla dottrina che, se il processo di fatto prosegue e la parte non formula l'eccezione, esso rivive nonostante l'estinzione già avvenuta.
È quindi concepibile un provvedimento con cui il giudice dichiara l'estinzione del processo. Contro di esso è possibile proporre impugnazione. Se si tratta di un'ordinanza, è previsto il reclamo ai sensi dell'art. 178 c.p.c. (art. 308).
L'estinzione del processo non estingue l'azione: in pratica, la parte potrà riproporre la domanda introducendo un nuovo processo. Al contempo, l'estinzione rende inefficaci gli atti del processo, ma non le sentenze di merito in esso pronunciate o quelle che regolano la competenza. Le prove raccolte perdono a loro volta efficacia nel processo estinto, ma in un eventuale nuovo processo potranno essere valutate come argomenti di prova in base all'art. 116 c.p.c. (art. 310).
A cui si aggiunge che se si arriva al processo con prove e non con indizi e accuse da lasciare al processo il carico di trasformarle in prove i tempi processuali si accorciano di bel po.

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