Citazione Originariamente Scritto da sandor Visualizza Messaggio
non so se fu moro, o non fu.
strano, perché in diritto costituzionale si studia il senso e la genesi delle norme, sui documenti dell'assemblea costituente e i verbali, ecc...

ma se mi permetti tra naturale e spontanea corre una bella differenza. naturale vuole dire credo attinente all'umana natura e cioè "istintuale" necessaria come lo è ad esempio il "bere" o il "mangiare". non direi "spontanea".
io ti ho spiegato il senso di "naturale", come inteso dai costituenti, e cioè di aggregazione spontanea, non frutto di pressioni dell'autorità; anche perché nel 1946 non si poneva proprio l'idea di aggregazioni di tipo famigliare diverse da quelle della coppia uomo-donna, e pertanto la nozione di "naturalità" in nessun modo poteva essere fraintesa come puntualizzazione di quel particolare assetto;

mentre, al contrario, era evidentissimo l'intendimento di sottrarre la famiglia all'ingerenza dello stato e di eventuali ideologie politiche assunte dall'autorità;

questa me la rispieghi per favore?
vuol dire che la legge - ove si presenti un problema, un contenzioso, qualcosa da dirimere - valuta la sostanza di un rapporto, ciò che, in mancanza di un vincolo certificato, la consuetudine ha stabilito come regola di rapporto; cioè - mettendo da parte il caso di eventuali figli, che ovviamente sarebbe dirimente - due persone conviventi more uxorio per anni, hanno comunque costituito una famiglia - "di fatto", contrapposta a quella "di diritto", certificata dal matrimonio - originando una serie di obblighi analoghi a quelli del matrimonio stesso; solo che l'onere di dimostrare il vincolo è, almeno in parte, invertito, e sarà la parte interessata a dover dimostrare la sussistenza di quella relazione, cosa che non avverrebbe in caso di matrimonio;

e questo ti spiega l'esigenza giuridica delle unioni civili, come soluzione transitoria in attesa di rivedere la nozione di matrimonio, includendovi anche coppie di tipo diverso;

si. e quindi?
quindi la legge ha la necessità di fare ordine e disciplinare lo status di aggregazioni diverse dalla condivisione di un appartamento tra studenti fuorisede, e in cui vi sia un particolare tratto di affidamento reciproco e sorga la necessità di tutelare questo affidamento, come valore sociale.