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ma questo ti indica chiaramente che si tratta di un trattato internazionale con un soggetto alieno, che in nulla implica l'apprezzamento dei valori di quell'entità, e tantomeno se contrastanti coi principi costituzionali;
analogamente, tu puoi avere un trattato di estradizione con gli USA, ma questo non implica l'accoglimento del principio per cui sia legittima la pena di morte e l'idea che lo stato italiano la approvi; infatti nel caso in cui il reato in questione la possa comportare, lo stato italiano non dà applicazione al trattato;
ti ripeto, se non è chiaro. il fatto che il diritto internazionale regoli i rapporti tra due entità statali, su una base di fatto, è un conto. altro conto sarebbe volere introdurre una modificazione di quegli stessi rapporti in base ai desideri e alle prescrizioni di una delle due parti. perché questo darebbe luogo a un conflitto e andrebbe a farsi benedire la "buona volontà" di trovare un accordo. non so se mi spiego.
quanto ai rapporti tra usa e italia mi pare che essi vadano come dire un poco oltre "la estradizione". mi pare che concretamente riguardino un sostegno reciproco in certe situazioni ecc. poi c'è anche chi dice che la costituzione italiana, per come la conosciamo, sia un "portato" usa.


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la Cass. vincola il giudice ordinario ad una determinata interpretazione, e per questo fa legge; in alcuni casi, quando si tratta di questioni di natura eminente mente politica - e non è questo il caso, quello delle ferie - si possono rendere necessari iter che rimandano al Legislatore; ma se questo latita, certamente Cass e C.Cost. si surrogano nella direzione concreta dei casi;
la cassazione non vincola niente. non siamo inglesi, cioè non siamo "animali". la cassazione al più può dare un indirizzo, dettare una linea di massima. il giudice ordinario ne deve tenere conto, ma insomma...la c. cost. è altra cosa. essa si che può modificare una legge. le sue sentenze possono modificare una legge "ordinaria" in vari modi, secondo che siano "modificative", "additive", "eliminative" ecc.


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ma quando mai ??? l'art 7 tratta dei rapporti tra stato e Chiesa, non assume certo il Cristianesimo o altre fedi come principio di valore dello stato; altrimenti, dovresti avere una disciplina amministrativa che ne tuteli e disciplini il perseguimento, come per tutte le funzioni pubbliche;

si. però quando in chiesa, su territorio italiano, si dice messa, e non in una ma in milioni di chiese, allora capisci che con l'art. 7, per quanto importante a livello di principio, io papa, mi ci pulisco il culo. e scusa tanto...


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dove lo stato partecipa a nomine, concorsi, capitale, definizione delle finalità di un privato, hai un ente pubblico; dove lo stato si astiene dal controllo o ingerenza, hai soggetti privati; pere esempio, fino agli anni 90, le banche erano un soggetto pubblico, e i vertici nominati da governo, partiti, ecc... affinché gestissero il credito e il loro operato secondo criteri pubblicistici; questo creava distorsioni di mercato, perché in questo modo si premiavano imprenditori amici, ma inetti, con danno alle casse dello stato; solo per farti un esempio, senza voler parlare di questo.

si. e allora. con le privatizzazioni non mi risulta che sia cambiato qualcosa. a parte la forma "giuridica" e qualche miliardo in tasca a qualche amico degli amici. quindi?